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San Felice Circeo

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Statuto e regolamento

Lo Statuto Nazionale Avis

Deliberato il 17 Maggio 2003 in occasione della 67^ Assemblea Nazionale in Riccione
Firmato il 13 Febbraio 2004 dal Ministro della Salute Prof. Girolamo Sirchia il Decreto di approvazione.

INDICE

ART. 1 COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE
ART. 2 SCOPI SOCIALI
ART. 3 ATTIVITA'
ART. 4 SOCI
ART. 5 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA
ART. 6 COSTITUZIONE E ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI
ART. 7 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
ART. 8 ORGANI
ART. 9 L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
ART.10 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI
ART.11 CONSIGLIO NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
ART.12 COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO
ART.13 IL PRESIDENTE
ART.14 COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI
ART.15 GIURI' NAZIONALE
ART.16 COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
ART.17 CONSULTA DEI PRESIDENTI DELLE AVIS REGIONALI ED EQUIPARATE
ART.18 IL COMITATO MEDICO NAZIONALE
ART.19 PATRIMONIO
ART.20 ESERCIZIO FINANZIARIO
ART.21 CARICHE
ART.22 ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO
ART.23 RINVIO
ART.24 NORMA TRANSITORIA



Art. 1
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE


c.1L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE (di seguito nel testo ‘AVIS’, ‘AVIS Nazionale’ o ‘Associazione’) è costituita da coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue e dalle Associazioni Comunali, Provinciali, Regionali – e/o equiparate – di appartenenza.

c.2L’AVIS, che è dotata di personalità giuridica di diritto privato ai sensi della legge n. 49 del 20.2.1950, ha sede legale in Milano, via Livigno n. 3.


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ART. 2
SCOPI SOCIALI


c.1L’AVIS è un’associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica.

c.2L’AVIS – che garantisce l’unitarietà di tutte le Associazioni territoriali che ad essa aderiscono – ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue - intero o di emocomponenti - volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità nazionale ed internazionale i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.

c.3Essa pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali e con quelli del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:

  1. Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale, dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;
  2. Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
  3. Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini;
  4. Promuovere un’adeguata diffusione delle proprie associate su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree carenti e delle attività associative e sanitarie ad esse riconosciute, come la raccolta del sangue e degli emocomponenti;
  5. Favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, non renumerata, anonima e consapevole a livello comunitario ed internazionale;
  6. Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo;
  7. Promuovere e partecipare a programmi di cooperazione internazionale.
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Art. 3
ATTIVITA'


c.1Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell’art. 2 del presente Statuto, l’AVIS Nazionale svolge nei confronti delle associazioni che ad essa aderiscono - a mezzo degli organi statutari a ciò deputati - una funzione di indirizzo, di coordinamento e verifica per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Assemblea Generale e rappresentando i propri associati nei confronti di tutti i soggetti, istituzionali, pubblici, privati, di livello nazionale ed internazionale competenti per settore di interesse dell’associazione.

c.2In particolare, ai propri fini l’AVIS Nazionale svolge le seguenti attività:

  1. Partecipa alla programmazione delle attività trasfusionali a livello nazionale, in conformità al disposto delle leggi vigenti in materia, rappresentando l’associazione negli organismi istituzionali e presso le istituzioni di livello nazionale, fornendo direttive e linee di indirizzo alle proprie associate per l’attuazione e il coordinamento delle politiche di settore sul territorio nazionale;
  2. Partecipa alla elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare riferimento all’associazionismo ed al volontariato, rappresentando l’associazione negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all’interno degli organismi associativi di coordinamento;
  3. Promuove e organizza campagne nazionali di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, coordinandosi con le proprie associazioni aderenti e con le istituzioni competenti, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di propria competenza;
  4. Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l’informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;
  5. Svolge attività di indirizzo, coordinamento e consulenza per le proprie associate per la gestione delle attività associative, con particolare riguardo alle problematiche giuridiche, amministrative e fiscali;
  6. Coordina le politiche sanitarie che le sono istituzionalmente affidate attraverso l’emanazione di direttive e linee guida;
  7. Coordina il flusso informativo a livello nazionale, costituendo una banca dati e l’Osservatorio Associativo.
  8. Svolge attività di aggiornamento e formazione per i dirigenti associativi e coordina le scuole di formazione regionali, al fine di armonizzare gli interventi formativi su tutto il territorio nazionale;
  9. Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
  10. Svolge attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;
  11. Promuove studi e ricerche, con particolare riferimento alle problematiche e dinamiche sociali, allo sviluppo del settore non-profit, ai modelli organizzativi e gestionali in sanità, allo sviluppo scientifico, tecnologico ed organizzativo del settore trasfusionale ed al modello organizzativo e di sviluppo dell’associazione;
  12. Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica, alla cooperazione internazionale ed allo sviluppo del settore socio-sanitario ed alla realizzazione di progetti di interesse associativo;
  13. Svolge direttamente o a mezzo di altri soggetti giuridici, anche societari, allo scopo costituiti, attività di servizio a favore delle proprie associate;
  14. Promuove programmi di sviluppo della donazione volontaria, periodica e non remunerata del sangue a livello comunitario ed internazionale anche attraverso la partecipazione alle attività della FIODS (Federazione internazionale delle Organizzazioni di Donatori di Sangue);
  15. Sostiene l'attività di enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza morale, culturale e, ove ritenuto opportuno, economica;

c.3Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, l’AVIS può compiere, in osservanza delle condizioni di legge, esclusivamente attività commerciali e produttive marginali.

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Art. 4
SOCI


c.1Ai sensi dell’art. 1 del presente statuto, l’AVIS è costituita da soci persone giuridiche e soci persone fisiche.

c.2Sono soci persone giuridiche dell’AVIS le Avis Comunali, di base ed equiparate, le Avis Provinciali ed equiparate, le Avis Regionali ed equiparate, nonché le Avis territoriali di coordinamento intermedie – già costituite all’atto di approvazione assembleare del presente statuto – le quali abbiano compiuto gli adempimenti di cui al c. 14 dell’art. 6 del presente testo. Ai fini del presente Statuto l’Avis Alto Adige - Sudtirol e l’Avis Provinciale Trento, nonché l’Avis Svizzera sono equiparate alle Avis Regionali.

c.3Sono soci persone fisiche dell’AVIS tutti coloro che, avendo i requisiti di cui al 2° c. dell’art 6, abbiano aderito alle Avis Comunali, di base ed equiparate ovvero vi aderiranno successivamente all’adozione del presente statuto, in osservanza delle disposizioni di cui al successivo art. 6.

c.4Le Associazioni che non appartengano alla rete di organizzazioni territoriali di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo e che tuttavia – per oggetto sociale, attività e organizzazione – si riconoscano negli scopi previsti dallo statuto dell’AVIS Nazionale, potranno aderire alla medesima su presentazione di formale istanza, corredata dal parere dell’Avis Regionale competente ed accettata con delibera del Consiglio Nazionale. Nei casi di respingimento dell’istanza si applica il disposto di cui al comma 11 dell’art. 6.

c.5Le Associazioni di cui al comma precedente, che siano state accettate dal Consiglio Nazionale, aderiscono direttamente ed esclusivamente all’AVIS Nazionale.

c.6Fatta eccezione per le Avis Comunali, di base ed equiparate, Provinciali ed equiparate, Regionali ed equiparate già costituite ed associate all’AVIS Nazionale ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma 2, per la costituzione e l’adesione di nuove associazioni territoriali valgono le norme di cui ai commi 9 e 10 del successivo art. 6.

c.7A decorrere dalla data di approvazione assembleare del presente Statuto non sarà consentita la costituzione e l’adesione all’AVIS Nazionale di Associazioni territoriali di coordinamento intermedie oltre a quelle già previste dal precedente comma 2.

 
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Art. 5
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA


c.1La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7.

c.2La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

c.3I soci persone fisiche di cui al c. 3 dell’art. 4 partecipano all’Assemblea Generale attraverso i delegati nominati dalle Assemblee Regionali ed equiparate, i quali esprimono ciascuno tanti voti quanti sono i soci persone fisiche che rappresentano.

c.4I soci persone giuridiche di cui ai commi 2 e 5 dell’art. 4 partecipano all’Assemblea Generale a mezzo del loro rappresentante legale ovvero, previa delega, dal rappresentante legale di altro associato persona giuridica.

c.5Tutti i soci persone fisiche sono eleggibili alle cariche sociali.

c.6La partecipazione all’Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è di un delegato ogni 5000 soci persone fisiche o frazione di soci persone fisiche, col minimo comunque di un delegato per ogni Avis regionale ed equiparata.

c.7I delegati sono determinati in base al numero dei soci delle Avis comunali, di base ed equiparate aventi i requisiti di cui al 2° c. dell'art. 6 alla data del 31 dicembre dell’anno sociale precedente.

c.8La regolare posizione dei delegati è accertata secondo le disposizioni previste dal regolamento associativo.

 
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Art. 6
COSTITUZIONE E ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI


c.1Le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2 possono costituire un’Avis Comunale o di base, divenendone soci.

c.2E’ socio chi dona periodicamente il proprio sangue, chi per ragioni di età o di salute ha cessato l’attività donazionale e partecipa con continuità alla attività associativa e chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell’ambito associativo; fermo restando che il numero dei soci non potrà mai superare di oltre un terzo il numero delle donazioni effettuate nell'anno di riferimento né essere inferiore al terzo di tale numero.

c.3Il numero dei soci che non effettuino donazioni, ma che esplichino funzioni di riconosciuta validità in ambito associativo non potrà superare 1/6 del numero dei donatori periodici di ciascuna Avis Comunale, di base o equiparata.

c.4L’adesione all’Avis Comunale, di base o equiparata da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al 2° comma del presente articolo andrà deliberata, su istanza dell’interessato, da parte del Consiglio Direttivo competente.

c.5L’adesione del socio persona fisica all’Avis Comunale, di base o equiparata comporterà l’automatica adesione all’AVIS Nazionale, nonché alle Avis Provinciale e Regionale – o equiparate – sovraordinate.

c.6L’Avis Provinciale è costituita dalle Avis Comunali, di base o equiparate comprese nel territorio amministrativo corrispondente - rappresentate in Assemblea Provinciale dai loro Presidenti - nonché dai soci persone fisiche delle medesime Avis Comunali, di base o equiparate di quel territorio, rappresentati nell’Assemblea Provinciale stessa dai delegati eletti in sede di assemblea comunale o equiparate.

c.7L’Avis Regionale è costituita dalle Avis Provinciali ed equiparate nonché dalle Avis Comunali o, comunque, di base comprese nel territorio amministrativo corrispondente - rappresentate in Assemblea dai loro Presidenti - nonché dai soci persone fisiche iscritti alle Avis Comunali, di base o equiparate di quel territorio, rappresentati dai delegati eletti nelle Assemblee delle Avis Provinciali ed equiparate.

c.8Il Consiglio Nazionale dell’AVIS predisporrà uno schema di statuto-tipo, finalizzato a regolamentare le Associazioni di nuova costituzione che intendano aderire all’Avis.

c.9Ogni costituenda Avis territoriale dovrà adottare un proprio statuto, conforme allo schema-tipo di cui al precedente c. 8 ed alle disposizioni di legge che rispettivamente ne regolamentino la natura giuridica, nonché assumere la denominazione di:

  1. Avis Comunale (o di base) di…….;
  2. o Avis Provinciale (o equiparata) di…….;
  3. o Avis Regionale (o equiparata) di ……… .

c.10Al fine di aderire all’AVIS Nazionale, ciascuna Avis territoriale dovrà inviare apposita istanza di adesione, corredata dal parere dell’Avis sovraordinata e dalla copia dello Statuto che intende adottare, al Consiglio Nazionale, che ne valuterà la possibilità di accoglimento.

c.11La deliberazione di diniego adottata dal Consiglio Nazionale dell’AVIS in merito alla istanza di adesione è inappellabile e l’istanza stessa potrà essere riproposta, ove si siano modificati i presupposti che ne avevano determinato il respingimento.

c.12L’adesione all’AVIS Nazionale da parte di una nuova associazione territoriale comporterà l’automatica adesione della stessa a tutte le Avis sovraordinate.

c.13Ove il Consiglio Nazionale si esprima sfavorevolmente in ordine all’adesione dell’associazione territoriale, questa è obbligata a modificare tempestivamente la propria denominazione, non essendo autorizzata ad utilizzare quella di cui al c. 9 del presente articolo.

c.14Al fine di rinnovare la loro adesione all’AVIS Nazionale, le Associazioni territoriali Avis di cui al comma 2 dell’art. 4 del presente statuto provvederanno, entro e non oltre il termine di un anno a decorrere dalla comunicazione formale, da parte del Presidente Nazionale, dell’avvenuta adozione del provvedimento ministeriale di approvazione, ad adottare, nei modi e nei tempi di legge – e, ove in possesso della personalità giuridica di diritto privato, nel rispetto delle norme di cui al D.P.R. 361/2000 e del D.P.R. 616/77 e successive modificazioni – il nuovo statuto associativo, che dovrà essere conforme allo statuto-tipo di cui ai c. 8 e 9 del presente articolo.

c.15Ogni Associata persona giuridica è obbligata al versamento all’AVIS della quota associativa annuale nella misura determinata dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio Nazionale, allo scopo di fornire all’AVIS medesima i mezzi finanziari per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

c.16Tutte le Associate dell’AVIS Nazionale già in essere e quelle di nuova costituzione ed adesione sono dotate di piena autonomia giuridica, nel rispetto delle disposizioni sugli enti associativi, e di autonomia patrimoniale e processuale rispetto all’AVIS Nazionale.

c.17L’AVIS Nazionale non assume pertanto alcuna responsabilità per eventuali inadempienze amministrative, patrimoniali e fiscali che venissero a crearsi nei confronti di terzi da parte di proprie Associate locali, anche se sprovviste di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.


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ART. 7
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO


c.1La qualifica di socio si perde per:

  1. recesso, nel caso di socio persona giuridica di cui ai commi 2, 5 e 6 dell’art. 4;
  2. espulsione - sia del socio persona giuridica sia di quello persona fisica - per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso e comunque per atti che danneggino l’Associazione e i suoi membri;
  3. dimissioni - solo nel caso di socio persona fisica di cui al 3° c. dell’art. 4 - dall’Avis Comunale, di base o equiparata di appartenenza;
  4. cessazione dell’attività donazionale, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni;

c.2Il recesso dall’AVIS Nazionale da parte di un’associata persona giuridica deve essere deliberato dall’Assemblea dell’associata medesima, in osservanza dei quorum prescritti nel proprio statuto; comunicazione scritta del recesso deve essere effettuata al Presidente dell’Avis Nazionale, da parte del Presidente dell’Associazione receduta.

c.3In presenza delle inadempienze di cui alla lett. b) del 1° c. del presente articolo, gli associati persone giuridiche possono essere espulsi - su proposta formulata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione sovraordinata e/o interessata e, nel caso di inattività dello stesso, da parte del Consiglio Nazionale - esclusivamente dall’Assemblea Generale degli Associati; contro il provvedimento non è ammissibile il ricorso.

c.4Gli associati persone fisiche possono essere espulsi, in presenza dei presupposti di cui alla lett. d) o delle inadempienze di cui alla lett. b) del 1° c. del presente articolo, dal Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale, di base o equiparata alla quale appartengano.

c.5Contro il provvedimento di espulsione l’associato persona fisica potrà presentare ricorso, entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione del provvedimento stesso a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Collegio Regionale dei Probiviri competente, il quale delibererà in osservanza delle corrispondenti norme statutarie delle Avis Regionali; il provvedimento del Collegio Regionale dei probiviri è ricorribile - entro i 30 giorni successivi alla avvenuta notifica all’interessato dell’adozione dello stesso - al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente, ai sensi del c. 5 dell’art. 16 del presente statuto.

c.6Nelle more della decisione da parte dell’Assemblea Generale degli Associati in ordine all’espulsione dell’Associata persona giuridica, quest’ultima mantiene il diritto di voto.

c.7In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione dell’associato persona fisica, deliberato dal Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale o equiparate competente, l’associato espulso perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more della decisione definitiva sull’espulsione da parte degli organi di giurisdizione competenti e aditi.

c.8Il provvedimento definitivo di espulsione deliberato ai sensi del presente articolo estromette l’Associato persona fisica o giuridica dall’Associazione, sia a livello nazionale sia a livello periferico.

c.9All’atto del recesso ovvero dell’espulsione dall’AVIS, l’associazione locale è obbligata a modificare il proprio nome, non essendo autorizzata ad utilizzare la definizione di cui al 9° comma dell’art. 6.


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ART. 8
ORGANI


c.1Sono organi di governo dell’AVIS:

  1. l’Assemblea Generale degli Associati;
  2. il Consiglio Nazionale;
  3. il Comitato Esecutivo;
  4. il Presidente e il Vicepresidente Vicario.

c.2E’ organo di controllo dell’AVIS il Collegio dei Revisori dei Conti.

c.3Sono organi di giurisdizione interna dell’AVIS:

  1. il Giurì Nazionale;
  2. il Collegio Nazionale dei Probiviri.

c.4Sono organi consultivi dell’AVIS:

  1. la Consulta dei Presidenti delle Avis Regionali e equiparate;
  2. il Comitato Medico Nazionale.

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ART. 9
L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI


c.1L’Assemblea Generale degli Associati è composta, ai sensi dei c. 3 e 4 dell’art. 5 del presente statuto, dai rappresentanti legali delle Associate persone giuridiche e dai delegati degli associati persone fisiche nominati dalle Assemblee regionali ed equiparate. I delegati degli associati persone fisiche mantengono il loro incarico fino alla nomina dei delegati dell’Assemblea Generale ordinaria dell’anno successivo.

c.2Ogni associato ha diritto ad un voto, che esprime attraverso il sistema delle deleghe se trattasi di persona fisica, ovvero attraverso il Presidente e legale rappresentante se trattasi di persona giuridica.

c.3Il Presidente e legale rappresentante della persona giuridica che sia temporaneamente impedito a partecipare potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, dal suo Vicepresidente Vicario ovvero dal Presidente e legale rappresentante di un’altra associata persona giuridica.

c.4L’Assemblea Generale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno, entro il 31 maggio, per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente, nonché del bilancio preventivo dell’anno in corso.

c.5L’Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell’Associazione e nei casi di impossibilità di funzionamento degli altri organi di governo dell’AVIS Nazionale, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo degli associati.

c.6L’Assemblea annuale è convocata dal Presidente dell’AVIS Nazionale esclusivamente con avviso scritto inviato almeno trenta giorni prima della seduta. Nei casi di convocazione straordinaria o di urgenza l’avviso potrà essere inviato anche a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spedito almeno dieci giorni prima.

c.7In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei componenti aventi diritto, calcolato secondo le modalità e per gli effetti di cui ai commi 3, 4 e 6 dell’art. 5; in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, calcolati come sopra.

c.8Per dichiarare la decadenza dell’intero Consiglio Nazionale occorre il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto dell’Assemblea Generale. La deliberazione è consentita solo in presenza di specifico mandato conferito ai rappresentanti legali ed ai delegati di cui al c. 1 del presente articolo.

c.9Per deliberare lo scioglimento dell’AVIS Nazionale e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto dell’Assemblea Generale.

c.10Nel caso di parità dei voti la proposta oggetto di deliberazione deve intendersi respinta.


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ART. 10
COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI


c.1Spetta all’Assemblea Generale degli Associati:

  1. l’approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull’attività svolta, elaborata dal Comitato Esecutivo e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
  2. l’approvazione del bilancio preventivo, proposto dal Consiglio Nazionale;
  3. l’approvazione di impegni economici pluriennali;
  4. l’approvazione degli indirizzi di politica associativa;
  5. l’elezione e la revoca dei componenti del Consiglio Nazionale, del Giurì Nazionale, del Collegio Nazionale dei Probiviri nonché della Commissione Verifica Poteri, disciplinata dal regolamento;
  6. la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
  7. l’approvazione delle modifiche del presente Statuto;
  8. la modifica del regolamento vigente dell’Associazione;
  9. la delibera di scioglimento, di incorporazione o di fusione dell’Associazione con altre strutture associative analoghe;
  10. la nomina dei commissari liquidatori;
  11. la devoluzione del patrimonio;
  12. la determinazione delle quote sociali;
  13. ogni altro compito che non rientri, per legge o per statuto, nella competenza di un altro organo associativo.

c.2Le competenze dell’Assemblea Generale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Nazionale.


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ART.11
CONSIGLIO NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE


c.1Il Consiglio Nazionale è composto dal numero minimo di componenti eletti in osservanza del successivo co. 4 al numero massimo di 45 membri, eletti dall’Assemblea Generale tra i candidati designati dalle assemblee regionali, secondo le modalità indicate nei rispettivi statuti.

c.2Ogni variazione del numero dei consiglieri va deliberata dall’Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Nazionale, almeno un anno prima del rinnovo delle cariche associative.

c.3I seggi in Consiglio Nazionale vengono assegnati applicando il metodo d’Hont.

c.4Ogni Avis Regionale deve essere rappresentata da almeno un consigliere.

c.5Il Consiglio Nazionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vicepresidenti dei quali uno Vicario, un Tesoriere e un Segretario Generale.

c.6Il Presidente, i Vicepresidenti, il Tesoriere e il Segretario Generale, nonché 4 componenti, eletti all’interno del Consiglio Nazionale su proposta del Presidente, formano il Comitato Esecutivo, che esplica le funzioni di cui all’art. 12 del presente Statuto.

c.7Il Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno, entro il 31 dicembre ed entro il 31 marzo, rispettivamente per l’approvazione dello schema di bilancio preventivo e dello schema di bilancio consuntivo - entrambi predisposti dal Comitato Esecutivo - da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale degli Associati nei termini di cui al 4° comma dell’Art. 9.

c.8Il Consiglio Nazionale potrà inoltre essere convocato ogni qualvolta dovesse essere ritenuto necessario e/o opportuno dal Presidente nonché qualora fosse richiesto da almeno 1/3 dei suoi membri.

c.9La convocazione del Consiglio Nazionale avviene per avviso scritto inviato dal Presidente dell’AVIS a ciascun componente almeno 15 giorni prima della seduta; in caso di necessità e/o di urgenza, la convocazione potrà avvenire anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica, almeno 48 ore prima.

c.10Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni risultino adottate a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

c.11La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Nazionale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all’atto dell’approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

c.12Al Consiglio Nazionale spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli demandati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea Generale, al Comitato Esecutivo o al Presidente.

Spetta, tra l’altro, al Consiglio Nazionale:

  1. la partecipazione di diritto, senza diritto di voto, alle sedute dell’Assemblea Generale degli Associati;
  2. la predisposizione dei progetti per l’attuazione degli indirizzi di politica associativa approvati dall’Assemblea Generale degli Associati;
  3. la proposizione e la realizzazione di attività finalizzate alla promozione della donazione e alla propaganda per la crescita di una adeguata coscienza trasfusionale;
  4. l’azione di stimolo per un costante aggiornamento scientifico e legislativo;
  5. la esecuzione delle delibere dell’Assemblea Generale e la realizzazione delle linee di politica associativa di volta in volta indicate dalla stessa;
  6. la nomina eventuale, su proposta del Comitato Esecutivo, di un Direttore Generale, definendone con apposita delibera competenze, funzioni e durata dell’incarico;
  7. la promozione di convegni sui temi specifici;
  8. l’intervento al fianco delle autorità pubbliche in caso di calamità nazionali;
  9. l’accettazione di lasciti, eredità, legati e donazioni nonché l’acquisto e la vendita di beni immobili;
  10. l’approvazione dello schema di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo;
  11. la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del bilancio preventivo già approvato dall’Assemblea Generale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate;
  12. l’approvazione delle relazioni illustrative della attività svolta, per la presentazione delle stesse all’Assemblea Generale degli Associati;
  13. la costituzione di organismi associativi, stabilendone con apposita delibera le relative competenze;
  14. lo svolgimento di ogni altra attività non esplicitamente delegata al Comitato Esecutivo.

c.13La mancata approvazione del bilancio consuntivo determina l’automatica decadenza dell’intero Consiglio Nazionale.

c.14Al verificarsi delle ipotesi di decadenza previste dal comma precedente e dal c. 8 dell’art. 9, il Consiglio Nazionale decaduto rimane in carica, esclusivamente per svolgere l’ordinaria amministrazione, fino alla data di svolgimento dell’Assemblea Generale degli Associati che dovrà essere convocata – secondo le modalità di cui al combinato disposto dei commi 6 e 7 dell’art. 9 e del c.10 dell’art. 21 – entro quattro mesi dalla seduta assembleare in cui è stata dichiarata la decadenza del Consiglio Nazionale.


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ART.12
COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO


c.1Il Comitato Esecutivo - cui compete la predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale degli Associati per il tramite del Consiglio Nazionale - delibera altresì, riferendo al Consiglio medesimo, sui seguenti argomenti:

  1. la generale promozione ed il coordinamento delle attività delle AVIS associate;
  2. la elaborazione di sistemi, di criteri operativi e di mezzi di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo del volontariato del sangue;
  3. l’acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;
  4. l’acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Nazionale;
  5. la scelta delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell’Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo e la risoluzione dei rapporti medesimi;
  6. la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti;
  7. il conferimento di incarichi di consulenza e di prestazione professionale tanto a titolo gratuito che oneroso nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Nazionale;

c.2Il Comitato Esecutivo inoltre delibera su tutti gli argomenti ad esso delegati dal Consiglio Nazionale, del quale esegue le delibere; attende all’ordinaria amministrazione; assume, in luogo del Consiglio Nazionale, le decisioni urgenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva.

c.3Per i tempi e le modalità di convocazione delle sedute del Comitato Esecutivo – che può riunirsi anche in video conferenza – e per la formazione delle maggioranze nelle relative deliberazioni si applicano le medesime disposizioni del Consiglio Nazionale, fermi restando i tempi dell’approvazione dei bilanci, di cui al presente statuto.

c.4In tutti i casi di decadenza del Consiglio Nazionale previsti dal presente Statuto decade automaticamente anche il Comitato Esecutivo e si provvederà alla sua ricostituzione ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 11 all’atto dell’insediamento del nuovo Consiglio Nazionale.


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ART.13
IL PRESIDENTE


c.1Il Presidente, eletto dal Consiglio Nazionale al proprio interno, presiede l’AVIS Nazionale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

c.2Al Presidente spetta, inoltre:

  1. convocare e presiedere l’Assemblea Generale degli Associati, il Consiglio Nazionale, il Comitato Esecutivo, la Consulta dei Presidenti Regionali e equiparati e il Comitato Medico Nazionale, nonché formularne l’ordine del giorno;
  2. curare l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Comitato Esecutivo;
  3. assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Comitato Esecutivo, con l’obbligo di sottoporli alla ratifica del Comitato medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi.

c.3Nell’espletamento dei suoi compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario Generale.

c.4In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente Vicario.

c.5La firma e/o la presenza del Vicepresidente Vicario fa fede, di fronte ai terzi, dell’assenza o dell’impedimento temporanei del Presidente.


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Art. 14
COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI


c.1Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea Generale degli associati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

c.2I Revisori durano in carica 4 anni.

c.3Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.

c.4I Revisori dei Conti partecipano di diritto all’Assemblea Generale degli Associati e vengono invitati alle sedute del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo.

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ART 15
GIURI' NAZIONALE


c.1Il Giurì Nazionale – eletto dall’Assemblea Generale degli Associati – è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra associati dotati di adeguata professionalità in materia giuridica.

c.2Il Giurì Nazionale, che elegge al proprio interno il Presidente, svolge le funzioni di giudice di secondo grado in ordine alle controversie tra associate persone giuridiche appartenenti a regioni diverse ovvero tra singole associate persone giuridiche e l’AVIS Nazionale.

c.3Il Giurì Nazionale esercita, a richiesta di chi vi abbia interesse, anche l’attività giurisdizionale di unico grado nelle controversie fra organi associativi e/o titolari di cariche sociali e gli associati persone giuridiche a tutti i livelli, compreso quello nazionale e decide altresì negli altri casi indicati dal presente statuto.

c.4Le procedure di ricorso al Giurì Nazionale e le modalità di svolgimento delle relative istruttorie sono disciplinate dalle norme del Regolamento.

c.5Le decisioni del Giurì Nazionale non sono appellabili di fronte ad alcun altro organo associativo.

c.6La carica di membro del Giurì Nazionale è incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell’ambito degli organi ed organismi associativi, anche delle associate persone giuridiche.

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ART.16
COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI


c.1Il Collegio Nazionale dei Probiviri – eletto dalla Assemblea Generale degli Associati – si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti scelti tra persone dotate della adeguata professionalità in materia giuridica.

c.2Il Collegio Nazionale dei Probiviri, che elegge al proprio interno il Presidente dell’organo, svolge la funzione di giudice di primo grado rispetto alle controversie tra l’Avis Nazionale e i soci persone fisiche, ovvero tra soci persone fisiche appartenenti ad associazioni territoriali di regioni diverse, tra soci persone fisiche e associazioni territoriali appartenenti a regione diversa da quella alla quale appartiene l’Avis Comunale, di base o equiparata cui i soci stessi aderiscano, nonché per quelle controversie insorte tra associazioni territoriali appartenenti a regioni differenti e, infine, per quelle tra un’associazione territoriale a qualsiasi livello e l’AVIS Nazionale.

c.3Il Collegio Nazionale dei Probiviri svolge altresì la funzione di giudice di secondo grado in merito alle decisioni del Collegio dei Probiviri delle Avis Regionali ed equiparate in materia di controversie tra soci persone fisiche o tra soci persone giuridiche appartenenti ad associazioni territoriali della stessa regione, ovvero tra soci persone giuridiche territoriali e persone fisiche appartenenti alla stessa regione e decide altresì negli altri casi indicati dal presente statuto.

c.4Le procedure di ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri e le modalità di svolgimento delle relative istruttorie sono disciplinate dalle norme del Regolamento.

c.5Le decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri, quale giudice di secondo grado rispetto al provvedimento di espulsione adottato dal Collegio Regionale dei Probiviri nei confronti di un associato persona fisica - ai sensi del co. 5 dell’art. 7 e di quanto previsto al riguardo negli statuti delle Avis Regionali ed equiparate - non sono appellabili di fronte ad alcun altro organo associativo.

c.6La carica di membro del Collegio Nazionale dei Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell’ambito degli organi ed organismi associativi, anche appartenenti alle persone giuridiche associate.


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ART. 17
CONSULTA DEI PRESIDENTI DELLE AVIS REGIONALI ED EQUIPARATE


c.1La Consulta dei Presidenti Regionali è la sede dove le linee unitarie di indirizzo politico, definite dall’AVIS Nazionale, vengono declinate sulle singole realtà regionali e dove si concordano le modalità per l’attuazione dei programmi e delle attività di interesse sovraregionale nonché dei protocolli di intesa e delle azioni di sostegno a favore delle realtà carenti.

c.2La Consulta è riunita dal Presidente Nazionale almeno due volte all'anno; è convocata altresì ogni qualvolta verrà ritenuto necessario e/o opportuno dal Presidente ovvero sia richiesto dal Consiglio Nazionale o da un terzo dei Presidenti Regionali ed equiparati.

c.3Alle sedute della Consulta partecipano i componenti del Comitato Esecutivo.

c.4Per i tempi e le modalità di convocazione della Consulta si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni vigenti per il Consiglio Nazionale.

c.5I pareri espressi dalla Consulta dei Presidenti delle Avis Regionali ed equiparate hanno carattere consultivo; debbono essere portati a conoscenza del Consiglio Nazionale, nella prima riunione utile successiva, per opportuna informazione e per l'assunzione di eventuali delibere.


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ART. 18
IL COMITATO MEDICO NAZIONALE


c.1Il Comitato Medico Nazionale è costituito dai responsabili sanitari delle AVIS regionali ed equiparate e, nello svolgimento delle proprie attività, si può avvalere anche di esperti esterni e consulenti.

c.2Il Comitato costituisce l’organo consultivo dell’AVIS Nazionale su argomenti di carattere sanitario di interesse associativo. Esso svolge, inoltre, tenendo costantemente informato il Comitato Esecutivo al riguardo, attività di coordinamento ed indirizzo per le strutture sanitarie delle AVIS associate e coopera con istituzioni e società scientifiche nazionali ed internazionali operanti in ambito di medicina trasfusionale e delle altre branche mediche e chirurgiche.

c.3Il Comitato è convocato per iscritto dal Presidente Nazionale, che lo presiede personalmente o a mezzo di un suo delegato, almeno due volte l’anno nonché ogni qualvolta devono essere assunti, dagli organi di governo associativi, deliberazioni nelle materie di cui al 2° comma del presente articolo.

c.4Spetta al Presidente Nazionale informare, per quanto di rispettiva competenza, l’Assemblea Generale degli Associati, il Consiglio Nazionale ed il Comitato Esecutivo in ordine ai pareri consultivi espressi dal Comitato Medico Nazionale.


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Art. 19
PATRIMONIO


c.1Il patrimonio dell’AVIS Nazionale ammonta attualmente a complessivi 826.927,00 Euro.

c.2Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

  • il reddito del patrimonio;
  • i contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • i contributi di organismi internazionali;
  • i rimborsi derivanti da convenzioni;
  • le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni, ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell’istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
  • ogni altro incremento derivante dalle attività economica, finanziaria e patrimoniale svolte, direttamente o indirettamente, dall’AVIS Nazionale, nel rispetto delle norme di leggi.

c.3Il Consiglio Nazionale provvederà all’investimento, all’utilizzo ed all’amministrazione dei fondi di cui dispone l’Associazione, nel rispetto del suo scopo.

c.4E’ vietato all’Associazione distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

c.5Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.


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Art. 20
ESERCIZIO FINANZIARIO

c.1L’esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

c.2Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Nazionale lo schema di bilancio preventivo per l’anno successivo, che entro il 31 maggio dell’anno seguente verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Generale, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell’anno precedente.


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Art. 21
CARICHE

c.1Tutte le cariche sociali sono quadriennali e non retribuite, fatta eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti esterni all’associazione.

c.2Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in relazione all’assolvimento dell’incarico.

c.3Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario Generale, il Tesoriere e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa, nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei successivi commi 6 e 8, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.

c.4Il regolamento associativo disciplina i casi di incompatibilità.

c.5In caso di vacanza definitiva della carica, per qualunque causa o motivo, al Consigliere Nazionale decaduto subentra il primo dei non eletti.

c.6Nel caso in cui manchi anche il primo dei non eletti, ovvero siano più d’uno i Consiglieri venuti meno, in occasione della prima Assemblea Generale successiva si procederà alla sua/loro sostituzione, secondo le regole statutarie valide per l’elezione e nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 4 dell’art. 11.

c.7Nelle more della sostituzione di cui al comma precedente, il/i posto/i di consigliere vacante è occupato dal/i Presidente/i della/e Avis Regionale/e o equiparata/e alla/e quale/i apparteneva/no il/i consigliere/i venuto/i meno.

c.8Il/i sostituto/i decade/ono dalla carica alla scadenza naturale del mandato dell’organo medesimo, anche nei casi previsti dai commi 13 e 14 dell’art. 11.

c.9Ove il consigliere venuto meno e non sostituito fosse componente anche del Comitato Esecutivo o detenesse altra carica, il Consiglio Nazionale provvederà alla sostituzione ai sensi dell’art. 11, c. 5° e 6°.

c.10Fermo restando il disposto di cui ai commi 8 dell’art. 9 e 13 dell’art. 11, in ogni caso di decadenza definitiva dalla carica della metà più uno dei Consiglieri Nazionali, decade l’intero Consiglio ed entro i successivi quattro mesi dovrà essere convocata l’Assemblea Generale degli Associati, per procedere a nuove elezioni secondo le norme del presente Statuto. Ove il Presidente o il Vicepresidente Vicario non possano o non vogliano procedere alla convocazione assembleare, vi procederà il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Nelle more della convocazione assembleare per procedere al rinnovo del Consiglio Nazionale, l’attività di ordinaria amministrazione sarà svolta dal numero residuale di Consiglieri rimasti in carica.

c.11Ai membri effettivi degli altri organi elettivi che, per qualsiasi causa o motivo, abbiano lasciato vacante la carica, subentra il supplente che ha riportato il maggior numero dei voti.

c.12Nella ipotesi che, per qualsiasi causa o motivo, i membri degli organi di cui al precedente c. 11 si riducano a meno di tre, l’intero organo si intenderà decaduto e si provvederà a nuove elezioni.


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Art. 22
ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO

c.1Lo scioglimento dell’AVIS Nazionale può avvenire con delibera dell’Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Nazionale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei componenti aventi diritto, ai sensi del c. 1 dell’art. 9.

c.2In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe, sentito l’organismo di controllo di cui alla legge 662/96.


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Art. 23
RINVIO

c.1Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del regolamento di attuazione, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia e in particolare della L. 266/1991 e del D.Lgv. 460/97 e successive loro modificazioni ed integrazioni.


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Art. 24
NORMA TRANSITORIA


c.1Nelle more dell’approvazione del presente Statuto da parte dell’Autorità Governativa competente, si applicano le disposizioni dello Statuto e del regolamento vigente, i quali si intendono abrogati dalla data del Decreto Ministeriale di approvazione di questo Statuto.

c.2Vengono altresì abrogate, con effetto immediato dalla data di approvazione governativa del presente Statuto, tutte le normative territoriali in contrasto con lo Statuto medesimo.

c.3A conclusione di ciascuna delle procedure di modifica statutaria territoriali previste dal c.14 dell’art. 6 del presente Statuto, si intenderanno definitivamente abrogate tutte le normative regionali residuali.

c.4I titolari di cariche sociali negli organi di governo a tutti i livelli associativi mantengono la carica – salvo dimissioni o altro personale impedimento – fino alla scadenza naturale del mandato triennale iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.

c.5All’atto dell’approvazione del presente Statuto da parte dell’Autorità Governativa, decadono immediatamente i componenti del Giurì Nazionale in carica.

c.6Nel computo dei mandati di cui al c.3 dell’art. 21 del presente Statuto si considerano anche quelli espletati sotto la vigenza del precedente Statuto.

c.7Nella seduta annuale del 2005, l’Assemblea Generale degli Associati delibererà, ai sensi e per gli effetti del 1° e del 2° comma dell’art. 11, il numero dei componenti del Consiglio Nazionale per il mandato 2005-2009.

Consorelle della provincia di Latina

Fonte: sito AVIS Nazionale

Sede Regionale del Lazio

Presidente: Fulvio VICERÉ
Indirizzo: Via Imperia, 2 - 00184 Roma (RM)
Tel: 393/8005980 - Cellulare: 348/3986854 - Pres.  393/8005980 Segr.
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Sede Provinciale di Latina

Presidente: Anna Maria Visco
Indirizzo: Corso Matteotti, 238 - 04100 Latina (LT)
Tel: 0773/661835
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Sede di Roccasecca dei Volsci

Presidente: Antonio Fiorini
Indirizzo: Via S. Raffaele, 73 - 04010 Roccasecca dei Volsci (LT)
Tel: - Cellulare:

 

Sede Comunale di Aprilia

Presidente: Ennio D'Offizi
Indirizzo: Via Enrico Fermi, 1 - 04011 Aprilia (LT)
Tel: - Fax: 06/92010177
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Sede Comunale di Bassiano

Presidente: Alessia Porcelli
Indirizzo: Via Manuzio 117 - 04010 Bassiano (LT)
Tel: - Fax: 0773-355524
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Sede Comunale di Campodimele

Presidente: Luigi Papa
Indirizzo: Piazza Municipio - 04020 Campodimele (LT)
Tel: 0771/598049 - Fax: 0771/598049

 

Sede Comunale di Castelforte

Presidente: Minervino Veglia
Indirizzo: Via Ripitella, 23 - 04020 Castelforte (LT)
Tel: 0771/608475 - Fax: 0771/608475

 

Sede Comunale di Cisterna di Latina

Presidente: Marcello Galloppa
Indirizzo: Largo Donatori del Sangue, 1 - 04012 Cisterna di Latina (LT)
Tel: - Fax: 06/9695895
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Sito Web: www.avis-cisternadilatina.it/

 

Sede Comunale di Comunale Sperlonga

Presidente: Maria Claudia Centola, tel. 329.06.19.241
Indirizzo: piazzale Santa Laura, 6 - 04029 Sperlonga (LT)
Tel:
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Sede Comunale di Cori

Presidente: Mario Pistilli
Indirizzo: Via Chiusa snc - 04010 Cori (LT)
Tel: - Fax: 06/9677622
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Sede Comunale di Fondi

Presidente: Franco Zannella
Indirizzo: Via San Magno c/o Ospedale Civile "San Giovanni di Dio" - 04022 Fondi (LT)
Tel: 0771/500912 - Fax: 0771/500912 - Cellulare:
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Sito Web: www.avisfondi.it

 

Sede Comunale di Formia

Presidente: Gianluca Erbinucci
Indirizzo: Piazzetta Municipio snc - 04023 Formia (LT)
Tel: 0771/26546 - Fax: 0771/282029 - Cellulare:
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Sito Web: www.avisformia.it

 

Sede Comunale di Latina

Presidente: Massimiliano Bellizia
Indirizzo: Corso G. Matteotti, 238 - 04100 Latina (LT)
Tel: O773/697669 - Fax: 0773/1879995
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Sito Web: www.avislatina.it

 

Sede AVIS di base "Oreste Barboni" - Latina Scalo

Presidente: Anna Maria Visco
Indirizzo: Via della Stazione, 209 - 04013 Latina Scalo (LT)
Tel: 333 4740311 -
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Sito Web: www.avislatinascalo.it

 

Sede Comunale di Lenola

Presidente: Sandro Marrocco
Indirizzo: Piazza Cavour, 10 - 04025 Lenola (LT)
Tel: O771/595040 - Fax: O771/595040
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Sede Comunale di Maenza

Presidente: Elisa Masuzzo
Indirizzo: Piazza S. Reparata, 8 - 04010 Maenza (LT)
Tel: O773/951432 - 339.6032336
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Sede Comunale di Minturno

Presidente: Clemente Conte
Indirizzo: Via Appia, 260 - 04026 Minturno (LT)
Tel: 0771/6608213
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Sito Web: www.avisminturno.it

 

Sede Comunale di Monte San Biagio "Osvaldo Riccardi"

Presidente: Giovanni Savilli
Indirizzo: Via Roma, 6 - 04020 Monte San Biagio (LT)
Tel: O771/567139 - 347/2611828 - Fax: O771/567139
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Sito Web: www.avismontesanbiagio.it/

 

Sede Comunale di Norma

Presidente: Giovanni Santucci
Indirizzo: Via Frumale, 2 - 04010 Norma (LT)
Tel: O773/353459 - Fax: O773/353459
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Sito Web: www.avisnorma.3000.it

 

Sede Comunale di Pontinia

Presidente: Sante Di Girolamo
Indirizzo: Via IV Novembre, 5 - 04014 Pontinia (LT)
Tel: 0773/848287 - Fax: 0773/848287
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Sede Comunale di Priverno

Presidente: Tommaso Di Giulio
Indirizzo: Via Consolare, 15 - 04015 Priverno (LT)
Tel:

 

Sede Comunale di Prossedi

Presidente: Agostino Cicciarelli
Indirizzo: c/o Franco Greco - Via franco Evangelista, 60 - 04010 Prossedi (LT)

 

Sede Comunale di Roccagorga

Presidente: Bruna Forlani
Indirizzo: Località la Croce - 04010 Roccagorga (LT)
Tel: O773/910382
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Sede Comunale di Roccamassima

Presidente: Angelo Felici
Indirizzo: Via Umberto, 1 - 04010 Roccamassima (LT)
Tel: O6/9634054

 

Sede Comunale di Sabaudia

Presidente: Ettore De Villa
Indirizzo: Casella Postale 38 - 04016 Sabaudia (LT)
Tel: O773/512007 - Fax: O773/512007
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Sede Comunale di San Felice al Circeo

Presidente: Francesco Prosperi
Indirizzo: c/o Poliambulatorio ASL - Via Sabaudia snc - 04017 San Felice Circeo (LT)
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Sito Web: www.avissanfelicecirceo.it

 

Sede Comunale di Santi Cosma e Damino

Indirizzo: c/o Parrocchia San Antonio da Padova Loc. Campomaggiore - Via F. Baracca, 150/151 - 04020 Santi Cosma e Damiano (LT)
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Sede Comunale di Sermoneta

Presidente: Carlo Quattrocchi
Indirizzo: Via Norbana, 5 - 04013 Sermoneta (LT)
Tel: - Fax: 0773 358003
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Sito Web: www.avissermoneta.it

 

Sede Comunale di Sezze

Presidente: Ubaldo Brandolini
Indirizzo: Via Diaz, 3 - 04018 Sezze (LT)
Tel: 0773/88024 - Fax: 0773/88024
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Sede Comunale di Sonnino

Presidente: Marco Gasbarrone
Indirizzo: c/o Marco Gasbarrone - Via Pellegrini, 4 - 04010 Sonnino (LT)
Tel:
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Sede Comunale di Terracina

Presidente: Bruno Maiello
Indirizzo: Via Firenze, 1 c/o Ospedale A.Fiorini - 04019 Terracina (LT)
Tel: 0773/700428 - Fax: O773/700428
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Sito Web: www.terracinavis.it

FAQ

Questo è un elenco delle F.A.Q. (Domande Frequenti) che ci vengono di solito rivolte.


  1. Cosa è l'AVIS?

     

  2. Perchè scegliere AVIS?

     

  3. Non posso donare il sangue, ma vorrei comunque essere utile all'AVIS: cosa posso fare?

     

  4. Cosa devo fare se scopro di avere una malattia dopo aver donato sangue?

     

  5. E' possibile fare domande o ritirarsi anche durante la donazione?

     

  6. Che cos'è il sangue? E donandolo, a chi salvo la vita?

     

  7. Quali sono le Funzioni del sangue?

     

  8. Come si conserva il sangue?

     

  9. Ogni anno sento parlare di carenza estiva, ma non ci pensano i donatori?

     

  10. Con quale denaro funziona l'AVIS?

     

  11. Perché i donatori dell'AVIS sono periodici?

     

  12. Quali vantaggi ho ad iscrivermi all'AVIS?

     

  13. Quali sono gli esami obbligatori ad ogni donazione e controlli periodici?

     

  14. La privacy dei risultati delle mie analisi è garantita?

     

  15. Bisogna essere a digiuno per donare sangue?

     

  16. Per le donne (già soggette alla perdite del ciclo mensile) donare sangue non è dannoso?

     

  17. Donare sangue è dannoso per la salute?

     

  18. Per quale motivo le persone che pesano meno di 50 Kg non possono donare sangue?

     

  19. Sono una donatrice in stato di gravidanza, posso continuare a donare?

     

  20. Chi assume farmaci può donare sangue?

     

  21. Chi è allergico ai farmaci può donare sangue?

     

  22. Sottoporsi a vaccinazioni o profilassi antimalarica comporta non idoneità alla donazione di sangue?

     

  23. Quali sono le condizioni più frequenti che controindicano la donazione di sangue per un anno?

     

  24. Chi presenta comportamenti a rischio può donare sangue?

     

  25. Per quale motivo dovrei donare il mio sangue?

     

  26. Si può "Fabbricare il Sangue" in laboratorio?

     

  27. A me non importa nulla: se ho bisogno, il sangue lo pago!

     

  28. Tutti possono diventare donatori?

     

  29. Per quali motivi potrei risultare non idoneo a diventare donatore o essere escluso dalla donazione?

     

  30. Che cos'è l'autotrasfusione?

     

  31. Quando devo autoescludermi?

     

  32. Cos'è la donazione di plasma mediante aferesi?

     

  33. Quanto tempo si deve aspettare dopo una vaccinazione?

     

  34. Quanto tempo deve passare dopo essere stati dal dentista?

     

  35. E dopo un intervento chirurgico?

     

  36. Perché dopo il parto bisogna aspettare almeno 1 anno prima di poter donare e dopo l'interruzione di gravidanza 6 mesi?

     

  37. Perché non si può donare dopo aver viaggiato in Paesi tropicali negli ultimi 3 mesi?

     

  38. Perché chi viaggia in zone malariche non può donare per 6 mesi?

     

  39. Perché chi ha fatto un tatuaggio, il piercing, l'agopuntura in ambiente non medico non può donare per 4 mesi?

     

  40. I candidati alla donazione che hanno ricevuto delle trasfusioni di sangue negli ultimi 4 mesi non possono donare. Perché?

     

  41. Perché i soggetti che in passato hanno avuto l'epatite virale, non possono donare?

     

  42. E la sifilide?

     

  43. Perché chi fa o ha fatto uso di droghe maggiori (cocaina, eroina, ecstasy, ecc.) anche se non per via endovenosa non può donare il sangue?

     

  44. Perché le persone che hanno avuto rapporti sessuali con soggetti a rischio (omosessuali senza partner stabile, tossicodipendenti, prostitute) non possono donare il sangue?

     

  45. Tutto quello che è bene sapere prima di donare.

     

  46. Consigli utili alla donazione.

     

  47. Qual è il percorso del sangue donato?

     


 

1. Cos'è l'AVIS?

L'AVIS è la più grande associazione italiana di donatori di sangue ed è presente su tutto il territorio nazionale. Conta più di 900.000 iscritti e raccoglie l'80% del fabbisogno nazionale di sangue.

 

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2. Perché scegliere AVIS?

 

Avere un servizio trasfusionale efficiente e sicuro è un diritto di tutti i cittadini ed è il nostro obiettivo primario. Per questo i volontari AVIS donano il sangue a intervalli regolari e sono sottoposti a costanti monitoraggi del proprio stato di salute.

 

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3. Non posso donare il sangue, ma vorrei comunque essere utile all'AVIS: cosa posso fare?

 

Anche se per qualsiasi motivo non ti è possibile donare il sangue, puoi fare molto per aiutarci: piccoli gesti di poco, ma prezioso impegno, oppure un volontariato più intenso.
Ad esempio, se non puoi donare in prima persona, prenditi l'impegno di farlo fare a qualcun'altro al tuo posto: un amico, un parente, il partner, un figlio, un collega, ti ascolterà! Accompagnalo al Centro Trasfusionale in una giornata di prelievo.
Se, invece, hai del tempo da dedicare all'AVIS, fatti avanti: ti aspettiamo a braccia aperte!
Infatti l'AVIS (lo dice il nome stesso) è un'associazione di volontari, persone che si impegnano quotidianamente per raggiungere lo scopo di aumentare le donazioni di sangue.
Per fare questo i nostri volontari si impegnano in tutte le mansioni: dall'attaccare i francobolli sulle lettere di chiamata ai donatori, a rispondere al telefono per dare informazioni, dal contattare gli ospedali ed i gruppi di donatori, all'organizzare manifestazioni e campagne di sensibilizzazione, dall'andare nelle scuole a fare informazione all'amministrare l'associazione. Ce n'è per tutti i gusti: il volontario in AVIS è il cuore ed il motore dell'associazione, per questo è anche continuamente aggiornato, un volontario-professionista.

Sei ancora lì? Cosa aspetti? Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. !!!

 

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4. Cosa devo fare se scopro di avere una malattia dopo aver donato sangue?

 

Esiste il rischio che il donatore doni in un momento in cui la presenza di un agente infettivo non sia rilevabile né dalla visita clinica né dalle analisi di laboratorio (periodo di incubazione, periodo di finestra diagnostica).
Questo vale per le epatiti virali e per l'infezione da HIV, ma anche per altre malattie (morbillo, varicella, mononucleosi) che possono diventare pericolose se trasmesse a soggetti immunodepressi, quali malati ematologici e oncologici.
Pertanto è importante che il donatore comunichi tempestivamente all'AVIS, o al Centro Trasfusionale, eventuali malattie insorte nei giorni successivi alla donazione per consentire al personale del Servizio Trasfusionale di prendere i provvedimenti del caso: eliminazione dell'unità donata se ancora disponibile, controllo e monitoraggio del donatore e del ricevente.

 

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5. E' possibile fare domande o ritirarsi anche durante la donazione?

Il donatore in ogni momento può chiedere ulteriori chiarimenti: il personale volontario dell'AVIS ed il personale del servizio trasfusionale forniranno al donatore tutte le informazioni relative all'attività di donazione.
Il donatore, dopo aver preso tutte le informazioni che ritiene necessarie, è libero di ritirarsi o di rinviare la donazione in qualsiasi momento e può decidere se giustificare o no la sua scelta. In caso di donazione iniziata o completata, l'unità sarà eliminata.
E' preferibile, comunque, chiarire con il medico il motivo della propria decisione.

 

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6. Che cos'è il sangue? E donandolo a chi salvo la vita?

 

Il sangue è un fluido viscoso che costituisce circa il 5-7% del volume corporeo. Nel nostro organismo ne circolano, in media, 4/5 litri. Al suo movimento e alla sua efficienza è legata la nostra vita. Si divide in una parte corpuscolata ed una liquida.

 

Globuli rossi
Globuli bianchi
Piastrine

La parte liquida comprende:

Plasma (liquido costituito da acqua per il 90%, da proteine per il 6-8% e da elettroliti per il 2-4%)
Per la loro funzione vitale il sangue e i suoi componenti trovano un ampio impiego terapeutico, vengono infatti utilizzati per la cura di numerose patologie e in alcuni casi di emergenza rappresentano un rimedio indispensabile per la salvezza della vita del paziente.

Parte corpuscolata:

Globuli rossi (eritrociti o emazia): hanno la funzione di trasportare l'ossigeno ai tessuti eliminando l'anidride carbonica, grazie a una proteina in loro contenuta, l'emoglobina. Presiedono alla regolazione dell'equilibrio acido-base del sangue. Sono costituiti per il 65% di acqua e per il 35% di sostanze solide (95% di emoglobina e 5% di lipidi, enzimi).
Posseggono sulla loro superficie gli antigeni dei gruppi sanguigni.
Il numero dei globuli rossi, di media, va da 4,2 a 6 milioni per millimetro cubo.

Sono trasfusi in caso di grave anemia conseguente a:

Tumori solidi
Leucemie
Em orragie acute
Interventi chirurgici
Difetti congeniti come la talassemia
Globuli bianchi: o leucociti, hanno una funzione di difesa dell'organismo. Alcuni servono a distruggere le sostanze estranee penetrate nell'organismo; altri servono alla formazione di anticorpi.
Sono divisi in Granulociti, Linfociti e Monociti.
I valori normali vanno da 4.000 a 10.000 per millimetro cubo.
Piastrine sono i più piccoli elementi del sangue. In un millimetro cubo si trovano circa 300.000 piastrine. La loro durata media è brevissima: 3-5 giorni. La loro funzione è importante nella coagulazione del sangue.

Sono trasfuse in caso di riduzione numerica conseguente a:

leucemie o tumori solidi.

La parte liquida:

Il plasma e i suoi derivati
Il plasma rappresenta la componente liquida del sangue, grazie alla quale le cellule sanguigne possono circolare.
Il plasma è costituito prevalentemente da acqua (90%), nella quale sono disciolte e veicolate molte sostanze quali proteine, zuccheri, grassi, sali minerali, ormoni, vitamine, anticorpi e fattori della coagulazione.
Il plasma, congelato subito dopo il prelievo e scongelato al momento della trasfusione, è utilizzato in casi rari, ma di estrema gravità clinica come deficit di fattori della coagulazione.
I farmaci plasmaderivati (albumina, immunoglobuline generiche e specifiche, fattori della coagulazione) sono, invece, il risultato della lavorazione industriale del plasma e costituiscono, in alcuni casi, dei farmaci salvavita.

Le principali indicazioni sono:

Emofilia
Malat tie del fegato
Deficit immunologici
Profilassi delle infezioni (come tetano ed epatite B)

 

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7. Quali sono le Funzioni del sangue?

 

Il sangue esercita numerose funzioni all'interno dell'organismo:

Respiratoria
scambio ossigeno/anidride carbonica

 

Nutritizia
porta a tutte le cellule le sostanze nutrienti

 

Escretrice
raccoglie i rifiuti che convoglia agli organi destinati a distruggerli

 

Termoregolatrice
distribuisce il calore

 

Regola l'equilibrio idrico
per mezzo del plasma

 

Difesa
trasporta i globuli bianchi e gli anticorpi

 

Coagulante
grazie all'azione delle piastrine e dei fattori plasmatici della coagulazione

 

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8. Come si conserva il sangue?

 

Il sangue intero e i concentrati di globuli rossi sono conservati in appositi frigoriferi a una temperatura fra i +2°C e i +6°C, per un massimo di 35/42giorni a seconda della soluzione additiva presente nella sacca.
I globuli rossi possono essere conservati congelati a -80°C per mesi e anche per anni. I concentrati di piastrine sono conservati a temperatura ambiente (+20/22°C) per un massimo di 5/7 giorni. I concentrati di globuli bianchi devono essere utilizzati entro 12 ore dalla preparazione e conservati a temperatura ambiente.
Il plasma è congelato e, se conservato costantemente a temperatura inferiore a -30°C, può essere impiegato in un periodo massimo di 12 mesi.

 

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9. Ogni anno sento parlare di carenza estiva, ma non ci pensano i donatori?

 

La carenza di sangue nei mesi estivi è purtroppo un dato di fatto: in Italia, ed in particolar modo nelle grandi metropoli come Roma, in questi mesi, ma sempre più anche nel corso dell'intero anno, si rilevano fortissime diminuzioni nella raccolta di sangue mentre il bisogno di emocomponenti rimane stabile o, addirittura, aumenta. La partenza per le vacanze contribuisce a interrompere i consueti flussi di raccolta.
È necessario quindi disporre di un adeguato numero di donatori periodici sui quali poter contare tutto l'anno, festività e vacanze comprese.
Per questa ragione l'AVIS, da anni ha avviato un'attività di sensibilizzazione per cercare di garantire l'afflusso dei donatori a intervalli regolari presso le strutture trasfusionali, e ridurre il ricorso alle donazioni occasionali e sostitutive.

 

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10. Con quale denaro funziona l'AVIS?

 

L'AVIS è una associazione di volontari: nessun socio impegnato nell'associazione a qualunque titolo e con qualunque funzione, percepisce compensi. Sono stipendiati invece i dipendenti che svolgono un lavoro permanente nell'associazione.
L'AVIS sostiene economicamente la propria azione (spese per la promozione della donazione, per l'invio dei donatori alle strutture Trasfusionali e/o per la raccolta diretta delle unità di sangue, ecc.) con i rimborsi, stabiliti da un decreto ministeriale ed erogati, per convenzione, dalle Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere.
Altre fonti di finanziamento sono costituite da contributi di Enti Locali, donazioni private e devoluzione del 5 per mille dell'IRPEF.

 

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11. Perchè i donatori AVIS sono periodici?

 

Perché l'obiettivo primario e fondamentale è la SICUREZZA.

 

L'attività dell'AVIS è finalizzata a promuovere una donazione sicura del sangue e a rispondere efficacemente alle esigenze dei bisogni mirati e quindi programmati dei Servizi Trasfusionali, in funzione dell'obiettivo della sicurezza. L'AVIS annovera tra le proprie file solo donatori periodici cioè donatori che ad intervalli regolari si recano presso le strutture trasfusionali per donare il loro sangue.
A differenza dei donatori occasionali i donatori periodici sono molto controllati dal punto di vista medico, vengono costantemente sottoposti ad un'accurata visita e ad attenti controlli sul loro sangue e poiché la loro scelta di donare è libera, non condizionata da altri fattori come quelli emozionali, risultano molto più affidabili dei donatori occasionali. I donatori dell'AVISsono inoltre anonimi, volontari non retribuiti, responsabili.

 

Il ricorso ai donatori periodici consente inoltre:
Maggiore programmazione della raccolta del sangue
Possibile conversione dalla donazione tradizionale di sangue intero a quella differenziata mediante aferesi
Gestione anche delle situazioni di urgenze - emergenze
Di effettuare educazione sanitaria e promozione della salute

 

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12. Quali vantaggi ho ad iscrivermi all'AVIS?

 

Un nostro slogan recita "donare sangue: una scelta per gli altri, una scelta per se stessi". A livello individuale si ha la gratificazione morale di concorrere alla soluzione di un grave problema e l'orgoglio di appartenere ad una componente attiva del volontariato socio-sanitario, decisiva per la costruzione del sistema trasfusionale. Inoltre, donare regolarmente sangue garantisce al donatore un controllo costante del proprio stato di salute attraverso visite mediche ed accurati esami di laboratorio, eseguiti ad ogni prelievo.

 

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13. Quali sono gli esami obbligatori ad ogni donazione e controlli periodici?

 

Ad ogni donazione il donatore e il sangue prelevato sono sottoposti ai seguenti esami:
  • Esame emocromocitometrico completo
  • Transaminasi ALT con metodo ottimizzato
  • Sierodiagnosi per la Lue
  • HIVAb 1-2 (per l'AIDS)
  • HBsAg (per l'epatite B )
  • HCVAb e costituenti virali (per l'epatite C)
  • Conferma del gruppo sanguigno (AB0) e del fattore Rh
  • Alla prima donazione sono determinati:
  • ABO, Fenotipo RH completo, Kell
  • Ricerca anticorpi irregolari Anti-eritrociti

 

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14. La privacy dei risultati delle mie analisi è garantita?

 

Il segreto medico e la legge sulla Privacy, che individua le figure; responsabili al trattamento dei dati in questione assicura la massima discrezionalità e segretezza di tutti gli aspetti sanitari e dei risultati delle analisi effettuate.

 

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15. Bisogna essere a digiuno per donare sangue?

 

Il mattino del prelievo è preferibile essere a digiuno o aver fatto una colazione leggera a base di frutta fresca o spremute, tè o caffé poco zuccherati, pane non condito o altri carboidrati. Le donne che hanno in corso una terapia anticoncezionale non devono sospenderne l'assunzione quotidiana.

 

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16. Per le donne (già soggette alla perdite del ciclo mensile) donare sangue non è dannoso?

 

La donazione di sangue per le donne non ha alcuna controindicazione. Tuttavia in virtù delle perdite legate al ciclo mensile le donne in età fertile possono effettuare solo un massimo di due donazioni di sangue intero l'anno. Il monitoraggio costante dell'emoglobina, effettuata prima d'ogni donazione, e del ferro, tutelano la salute delle donatrici.
Le donne sono particolarmente adatte alla donazione di plasma in aferesi che non incide assolutamente sui globuli rossi ed il ferro. E' quindi possibile integrare le donazioni tradizionali con 2 o 3 plasmaferesi all'anno.

 

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17. Donare sangue è dannoso per la salute?

 

Grazie all'accurata selezione per un adulto sano la donazione di sangue non comporta alcun rischio.
Esistono precise disposizioni che regolano la raccolta del sangue: la quantità del sangue che è prelevata mediamente ad ogni prelievo è minima ed è stabilita per legge in 450 centimetri cubi +/- 10%.
Tra una donazione di sangue intero e l'altra devono trascorrere almeno 90 giorni.
La frequenza annua delle donazioni di sangue intero non deve essere superiore a 4 nell'uomo e a 2 nelle donne in età fertile.
I controlli e le visite periodiche effettuate a ciascun donatore prima d'ogni donazione sono uno strumento di medicina preventiva, a tutela dello stato di salute generale del donatore.

 

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18. Per quale motivo le persone che pesano meno di 50 Kg non possono donare sangue?

 

Tutta la letteratura nazionale ed internazionale e le corrispondenti normative hanno come principale obiettivo la tutela della salute tanto del donatore quanto del ricevente.
Anche i Decreti Ministeriali attuativi della Legge trasfusionale 107/90 indicano i diversi criteri per ottenere quel risultato. In particolare negli ultimi anni si è cercato di garantire la trasfusione mirata al paziente, assicurando cioè l'elemento del sangue più adeguato per la sua cura. Per far ciò si procede con il frazionamento di tutto il sangue intero raccolto per ottenere globuli rossi concentrati, plasma, piastrine.
Ognuno di queste componenti deve però corrispondere a precisi standard sia qualitativi sia quantitativi al fine di dare la massima efficacia terapeutica al paziente. Per bilanciare quindi le specifiche necessità terapeutiche e per tutelare la salute del donatore si è arrivati a stabilire che il prelievo ideale è pari a 450 ml +/- 10%. D'altro lato numerosa letteratura indica che la quantità massima prelevabile di sangue non deve superare il 13% del volume ematico della persona. Quindi un soggetto di peso inferiore a 50 Kg potrebbe avere danni dalla sottrazione del quantitativo sopra riportato.
Prelievi di minore entità non sono, per quanto sopra esposto, accettabili perché non ci garantiscono unità trasfusionali terapeuticamente efficaci.

 

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19. Sono una donatrice in stato di gravidanza, posso continuare a donare?

 

Secondo le attuali disposizioni normative, la sospensione delle donazioni è temporanea per tutto il periodo della gravidanza fino ad un anno dal parto.

 

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20. Chi assume farmaci può donare sangue?

 

In linea generale il soggetto donatore deve essere sano e quindi teoricamente non dovrebbe presentare disturbi o patologie né riferire benessere solo dopo assunzione frequente o cronica di farmaci.
Chiaramente quest'affermazione è estremamente generica e va calibrata sulla singola persona ed in particolare si deve tener conto sia del tipo di farmaco assunto sia della patologia trattata. Inoltre la controindicazione alla donazione potrebbe essere determinata dall'eventuale non conoscenza precisa della causa della malattia curata.
Quindi spetta al singolo medico responsabile della selezione del donatore la valutazione attenta e specifica d'ogni specifica situazione.

 

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21. Chi è allergico ai farmaci può donare sangue?

 

Le "Linee guida per la selezione del donatore di sangue e di emocomponenti", curate dalla Società Italiana di Medicina Trasfusionale e d'Immunoematologia (SIMTI) prevedono:
Malattie allergiche: sintomatiche sospensione nel periodo sintomatico; sospensione dei donatori con eczema locale nella sede della venipuntura.
È raccomandata la valutazione della storia donazionale per evidenziare l'eventuale allergia o intolleranza al citrato che sconsiglia la donazione in aferesi.
Terapia desensibilizzante Sospensione per 72 ore dall'ultima iniezione.
Asma: se sintomatico e in terapia sistematica Esclusione
Asma: se a-sintomatico o in trattamento profilattico per inalazione Idoneo; sospensione solo nel periodo sintomatico

 

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22. Sottoporsi a vaccinazioni o profilassi antimalarica comporta non idoneità alla donazione di sangue?

 

I Decreti Ministeriali del 2001 prevedono quanto segue: Rinvio di quattro settimane Somministrazione di vaccini costituiti da virus o batteri viventi attenuati, quali BCG, antivaiolo, antipolio (orale), antimorbillo, antiparotite, antirosolia, antifebbre gialla. Rinvio per 48 ore La somministrazione di vaccini costituiti da virus, batteri, rickettsie uccisi o inattivati o da tossoidi, quali contro epatite B, rabbia (somministrazione profilattica), tetano, difterite, pertosse, febbre tifoide e paratifoide, colera, febbre delle Montagne Rocciose, influenza, poliomielite (iniezione), peste, comporta il rinvio della donazione per 48 ore, sempre ché i soggetti vaccinati risultino a-sintomatici e a-febbrili. Rinvio per periodi di durata variabile Malaria: presso ogni struttura trasfusionale e centro di raccolta deve essere disponibile una mappa delle zone ad endemia malarica con relativo elenco alfabetico dei Paesi interessati.
A) I soggetti che hanno vissuto in aree malariche per i primi cinque anni della loro vita hanno acquisito, presumibilmente, uno stato d'immunità che può renderli portatori a-sintomatici del parassita. Essi possono essere accettati come donatori se sono passati sei mesi dalla loro ultima visita nell'area d'endemia malarica, purché siano negativi i test immunologici riconosciuti in grado di evidenziare anticorpi anti-malarici.
Se i risultati dei test sono positivi, il soggetto è permanentemente escluso dalla donazione di cellule ematiche. Se non sono disponibili i test di cui sopra, il soggetto può essere accettato come donatore di sangue, se è trascorso un periodo, privo di sintomi, di almeno 3 anni dall'ultima visita nell'area d'endemia.
B) Tutti i soggetti che hanno visitato una zona ad endemia malarica possono essere accettati quali donatori, dopo un periodo di sei mesi dal ritorno, se non hanno sofferto d'episodi febbrili durante la visita o dopo il ritorno. Chi ha, invece, sofferto d'episodi febbrili può essere accettato in presenza di negatività dei test immunologici sei mesi dopo essere divenuti a-sintomatici e dopo la cessazione della terapia. Se i test immunologici non sono disponibili, il soggetto può essere accettato quale donatore soltanto dopo un periodo minimo di tre anni dal ritorno dalla zona endemica.
C) Soggetti che abbiano sofferto di malaria, diagnosticamene accertata, devono essere sospesi dalla donazione sino alla scomparsa dei sintomi e sino al termine del trattamento terapeutico.
Per i primi tre anni, essi possono donare esclusivamente plasma; in seguito, possono donare sangue intero, purché i test immunologici riconosciuti siano negativi.
D) Il periodo di quarantena e l'uso di test immunologici possono essere omessi, per quei donatori di sangue, la cui parte cellulare viene scartata e il plasma utilizzato esclusivamente per la plasmaderivazione, così da renderlo sicuro dalla possibile trasmissione di malaria.
In considerazione che il plasma liquido, quello fresco congelato e i crioprecipitati congelati non possono essere ritenuti totalmente privi d'elementi cellulari e perciò, di parassiti malarici vitali.

 

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23. Quali sono le condizioni più frequenti che controindicano la donazione di sangue per un anno?

 

Le disposizioni contenute nel Decreto del Ministro della Sanità del 26 gennaio 2001 (Protocolli per l'accertamento dell'idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti. Allegato 4: "Criteri di esclusione permanente e temporanea del candidato donatore ai fini della protezione della salute del ricevente"), prevedono il rinvio di un anno per:
  • Esposizione accidentale al sangue o a strumenti contaminati da sangue.
  • Trasfusione di sangue o di emocomponenti o trattamento con farmaci emoderivati.
  • Endoscopia o uso di catetere.
  • Trapianto di tessuti e/o di cellule.
  • Intervento chirurgico di rilievo.
  • Allergia ai farmaci con particolare riguardo alla penicillina (dopo l'ultima esposizione).
  • Contatto diretto con epatitici.
  • Rapporti sessuali con persone infette o a rischio maggiore d'infezione da HBV, HCV, HIV.
  • Vaccinazione antirabbica (se dopo l'esposizione).
  • Parto o interruzione di gravidanza.
  • Agopuntura
  • Piercing
  • Tatuaggi.
  • Rapporti sessuali occasionali a rischio di trasmissione di malattie infettive.

 

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24. Chi presenta comportamenti a rischio può donare sangue?

 

L'attenzione posta negli ultimi anni al problema dei possibili rischi collegati con la trasfusione di sangue e/o di suoi derivati ha portato all'emanazione di numerose direttive nazionali ed internazionali (letteratura scientifica, indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Raccomandazione dell'Unione Europea, Leggi e Decreti nazionali), ben sintetizzate nelle Linee guida per la selezione del donatore edite dalla Società Italiana di Medicina Trasfusionale e d'Immunoematologia e nel Decreto Ministeriale 26 gennaio 2001: "Protocolli per l'accertamento dell'idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 278 del 3 aprile 2001.
In tutte viene ribadito che mai come oggi è stato così sicuro, anche se non si può considerare a rischio zero. Questo importantissimo risultato è stato raggiunto grazie al ricorso a donatori volontari, periodici, non remunerati, anonimi e responsabili, all'accurata raccolta dei dati sanitari con eventuale auto esclusione o esclusione da parte del medico, all'esecuzione di tutti i test a nostra disposizione.
È chiaro pertanto che nel momento della selezione del donatore vengono indagate tutte quelle condizioni che possono aver esposto il donatore ad un qualsiasi rischio di contrarre patologie potenzialmente trasmissibili con il sangue. Sulla base di queste considerazioni riporto quanto indicato nelle Linee guida prima citate relativamente ai criteri d'esclusione a protezione del ricevente.
Il criterio fondamentale è che non deve donare sangue o suoi componenti chi è affetto da patologie trasmissibili e chi ha avuto in un periodo precedente (diverso da caso a caso) comportamenti (volontari e non), contatti interpersonali, contatti con materiali organici, esposizione a vettori d'agenti infettanti.
E' chiaro che tutte le volte in cui il rischio prevalente è di una batteriemia transitoria sarà necessaria una sospensione per almeno 48 ore dopo la manovra o dopo la piena guarigione. Tutte le volte in cui il rischio prevalente, anche se remoto, è invece quello di una possibile infezione virale (epatite B, C, AIDS) il criterio di sospensione è quello di fare riferimento al massimo periodo finestra ragionevolmente prevedibile, fissato attualmente, anche se con eccesso di scrupolo in un anno. Di tutto quanto indicato su quest'argomento, l'aspetto critico rimane il periodo finestra (il tempo cioè intercorrente tra il contagio con un virus e la nostra capacità di evidenziarlo nel sangue) per alcune patologie trasmissibili (epatiti, AIDS) che è d'alcune settimane. Pertanto è indispensabile instaurare un rapporto di completa fiducia tra donatore e medico nel momento della compilazione del questionario e del colloquio.

 

A tal fine, nel Decreto del Ministro della Sanità del 26 gennaio 2001, si legge:

 

Inidoneità permanente: Il candidato donatore affetto o precedentemente affetto da una delle sotto elencate patologie o condizioni deve essere dichiarato permanentemente non idoneo alla donazione di sangue o di emocomponenti ai fini della protezione della salute del ricevente: comportamenti sessuali ad alto rischio di trasmissione di malattie infettive, comprese le persone che hanno avuto rapporti sessuali in cambio di denaro o di droga.

 

Esclusione temporanea: In presenza di una delle sotto elencate patologie o condizioni il candidato donatore deve essere dichiarato temporaneamente non idoneo alla donazione di sangue o di emocomponenti per un periodo di tempo di durata variabile in funzione della patologia o condizione rilevata.

 

Rinvio di un anno: Esposizione accidentale al sangue o a strumenti contaminati da sangue. Contatto diretto con epatitici. Rapporti sessuali con persone infette o a rischio maggiore d'infezione da HBV, HCV, HIV. Rapporti sessuali occasionali a rischio di trasmissione di malattie infettive. Pertanto oggi si deve parlare di comportamenti a rischio e non di categorie a rischio. Tutto questo deve chiaramente agire in un contesto di massima consapevolezza del ruolo del donatore di sangue periodico come apportatore di salute e non di patologie. Quanto sopra esposto ha chiaramente valenza generale, mentre per i casi specifici è opportuno un colloquio diretto e riservato con il personale sanitario addetto alla selezione del donatore.

 

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25. Per quale motivo dovrei donare il mio sangue?

 

Il sangue umano è un prodotto naturale, non riproducibile artificialmente e indispensabile alla vita. In Italia è stato stimato un fabbisogno giornaliero pari a 8000 sacche.
Donare il sangue è un atto volontario e gratuito, è un dovere civico, è una manifestazione concreta di solidarietà verso gli altri, esalta il valore della vita, abbatte le barriere di razza, religione o ideologia e rappresenta uno dei pochi momenti di vera medicina preventiva. E' un atto d'estrema generosità che permette di salvare la vita d'altre persone.
Significa dire con i fatti che la vita di chi sta soffrendo mi preoccupa.
Proprio il fatto che il sangue sia raro implica la necessità di metterlo a disposizione d'altri individui che potrebbero trovarsi in situazione di bisogno. Pensa d'essere tu al loro posto.

 

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26. Si può "Fabbricare il Sangue" in laboratorio?

 

Non è ancora possibile riprodurre il sangue artificialmente. Spesso si sente parlare di sangue artificiale, di cellule staminali e d'altri progetti di ricerca che in futuro potranno riuscire in quest'intento.
L'AVIS spera che presto questi progetti portino a dei risultati concreti e si riesca così a risolvere il problema della mancanza di sangue negli ospedali, ma questi tentativi non sono ancora riusciti a riprodurre tutte le componenti che formano il sangue.
Quindi per il momento possiamo contare solo sui donatori.

 

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27. A me non importa nulla: se ho bisogno, il sangue lo pago!

 

Nonostante i progressi della medicina, delle scienze e della biochimica, l'uomo rimane a tutt'oggi l'unica possibile sorgente di sangue, e pertanto nessun Ospedale è in grado di assicurare alcuna terapia trasfusionale senza la preventiva disponibilità dei donatori.
Per lo stesso motivo, la disponibilità del "bene sangue" non dipende dal mercato, quindi non ha un prezzo economico; per le ragioni esposte nei punti sopra, le Istituzioni Pubbliche (Stato, Regioni, Province e Comuni) devono contribuire con campagne di sensibilizzazione verso la popolazione e fornire gli strumenti normativi per garantire la massima sicurezza possibile e l'ottimizzazione del sistema trasfusionale in tutte le sue articolazioni.

 

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28. Tutti possono diventare donatori?

 

Chiunque abbia compiuto i 18 anni d'età e pesi più di 50 kg. può presentarsi presso una qualsiasi sede AVIS. Un medico effettuerà un colloquio, una visita, e gli accertamenti di tipo diagnostico e strumentale per verificare che non vi siano controindicazioni alla donazione.
La tutela della salute e della sicurezza sia del donatore sia del ricevente sono fondamentali.

 

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29. Per quali motivi potrei risultare non idoneo a diventare donatore o essere escluso dalla donazione?

 

Le cause per le quali una persona può essere valutata non idonea o sospesa sono molteplici e tutte determinate dal principio di salvaguardare la salute sia del donatore sia del ricevente.
Alcuni esempi sono.
Esclusione permanente per malattie auto-immuni, cardiovascolari, del sistema nervoso centrale; neoplasie o malattie maligne; diabete insulino-dipendente; alcuni tipi di malattie infettive (epatite B, C, ad eziologia indeterminata, AIDS, ecc.), alcolismo cronico; assunzione di droghe; comportamenti sessuali ad alto rischio di trasmissione di malattie infettive; tendenza anomala all'emorragia.
Esclusione temporanea per periodi variabili da settimane ad anni in caso di: tubercolosi, toxoplasmosi, esposizione accidentale al sangue o a strumenti contaminati; trasfusione di sangue o di emocomponenti o di plasmaderivati; endoscopia, trapianto di tessuti o cellule, intervento chirurgico di rilievo; agopuntura, piercing, tatuaggi, rapporti sessuali occasionali a rischio, viaggi, vaccinazioni.
Inoltre per condizioni legate alla visita (per esempio valori di pressione arteriosa troppo alti o bassi) o agli esami effettuati (esempi, valori d'emoglobina o ferro bassi,esami del fegato elevati, positività dei marcatori virali, ecc.), ed eventualmente altro a giudizio del medico.

 

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30. Che cos'è l'autotrasfusione?

 

L'autotrasfusione è una procedura trasfusionale che consiste nel trasfondere al soggetto unità del suo stesso sangue e si realizza con una delle seguenti modalità:
  • Pre-deposito
  • Recupero perioperatorio
  • Emodiluizione normovolemica
  • Il metodo più utilizzato è il Pre-deposito, una tecnica trasfusionale con la quale si preleva il sangue dal donatore che sarà anche ricevente, per compensare le perdite di sangue che si possono verificare nel corso interventi chirurgici programmati.
    Alcuni giorni prima dell'intervento vengono prelevate unità di sangue dal paziente, in fasi successive, fino a raggiungere la quantità prevedibilmente necessaria, in modo da consentirne l'eventuale utilizzo durante l'intervento operatorio o nel post- intervento.
  • I principali vantaggi dell'autotrasfusione sono:
  • Eliminazione delle reazioni d'incompatibilità
  • Eliminazione del rischio di trasmissione di malattie infettive
  • Riduzione del rischio d'immunizzazione da antigeni diversi, con possibili manifestazioni a distanza
  • Risparmio di sangue

 

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31. Quando devo autoescludermi?</h3>

 

E' doveroso auto-escludersi per chi abbia nella storia personale:
  • Assunzione di droghe
  • Alcolismo
  • Rapporti sessuali ad alto rischio di trasmissione di malattie infettive (es. occasionali, promiscui, ...)
  • Epatite o ittero
  • Malattie veneree
  • Positività per il test della sifilide (TPHA o VDRL)
  • Positività per il test AIDS (anti-HIV 1)
  • Positività per il test dell'epatite B (HBsAg)
  • Positività per il test dell'epatite C (anti-HCV)
  • Rapporti sessuali con persone nelle condizioni incluse nell'elenco

 

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32. Cos'è la donazione di plasma mediante aferesi?

 

Oggi è possibile effettuare diversi tipi di donazione: oltre a quelle tradizionale di sangue intero, si possono effettuare donazioni mirate (dette aferesi) cioè solo d'alcuni componenti del sangue e, tra questi, il plasma.
Nell'aferesi (termine greco che significa "l'atto del portar via"), attraverso l'uso di separatori cellulari, si ottiene dal sangue del donatore soltanto la componente ematica di cui si ha necessità (plasma, piastrine,...), restituendogli contemporaneamente i restanti elementi. Ciascun separatore cellulare centrifuga o filtra il sangue che defluisce da un braccio del donatore trattenendo il componente ematico necessario e restituendogli il rimanente.
Si parla di plasmaferesi se si preleva solo plasma, di piastrinoaferesi se si prelavano solo piastrine, di plasmapiastrinoaferesi se si prelavano plasma e piastrine, ecc. Una volta raccolto, il plasma viene conservato diversamente dal sangue intero e dai concentrati di globuli rossi, essendo congelato (se a temperatura inferiore a -30°C) può essere utilizzato per un periodo massimo di 12 mesi. Il sangue è composto per il 45% circa di cellule, la parte corpuscolata, e per il 55% circa di plasma, la parte liquida. Le funzioni del plasma sono numerose: mantiene costante il volume di sangue circolante, porta ai tessuti e alle cellule sostanze prevalentemente di tipo nutritivo e di regolazione (ormoni, vitamine), raccoglie tutte le sostanze di rifiuto derivanti dal metabolismo delle cellule e le elimina attraverso i reni e il sudore, interviene nei processi di difesa immunologica e nella coagulazione.

 

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33. Quanto tempo si deve aspettare dopo una vaccinazione?

 

Sono in genere sufficienti 72 ore d'osservazione prima della donazione. Fanno eccezione le vaccinazioni con virus-vaccini vivi o attenuati (anti-febbre gialla, -morbillo, -parotite, -poliomielite) che richiedono 15 giorni, e l'anti-rosolia (28 giorni).

 

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34. Quanto tempo deve passare dopo essere stati dal dentista?

 

È sufficiente lasciar passare almeno 48 ore per le comuni cure odontoiatriche (otturazioni, ablazione del tartaro, cure ortodontiche). In caso d'estrazioni dentarie bisogna lasciar passare almeno 7 giorni dall'estrazione ed eventualmente 15 giorni dall'ultima assunzione d'antibiotici.

 

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35. E dopo un intervento chirurgico?

 

Gli interventi chirurgici maggiori, cioè con prognosi superiore ai sette giorni possono esporre il paziente al rischio di contrarre un'infezione ospedaliera. È pertanto necessario sospendere le donazioni per 4 mesi: questa scelta è dovuta al fatto che, tra le malattie infettive trasmissibili, l'epatite è quella con il periodo d'incubazione maggiore, che può durare fino a molti mesi. Per gli accertamenti endoscopici (colonscopia, gastroscopia, rettosigmoidoscopia, artroscopia) è necessario sospendere le donazioni per 4 mesi mentre per gli interventi chirurgici minori, cioè con prognosi sino a 7 giorni, il rischio d'infezione è minore e la sospensione è di 1 mese.

 

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36. Perché dopo il parto bisogna aspettare almeno 1 anno prima di poter donare e dopo l'interruzione di gravidanza 6 mesi?

 

La gravidanza innesca complesse modificazioni che solo lentamente ritornano alla normalità dopo il parto. Per questo motivo, unitamente al fatto che durante la gravidanza e l'allattamento si realizza un grande consumo delle riserve di ferro, è necessario sospendere le donazioni per 1 anno. Anche l'aborto deve essere considerato a tutti gli effetti una gravidanza: in questo caso la legge prevede l'obbligo di attendere almeno 6 mesi prima di candidarsi alla donazione.

 

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37. Perché non si può donare dopo aver viaggiato in Paesi tropicali negli ultimi 3 mesi?

 

Questo periodo di attesa è giustificato dal fatto che durante il soggiorno in Paesi tropicali è possibile contrarre malattie infettive, non comuni in Europa, con un prolungato periodo di incubazione e non evidenziabili dagli usuali test di laboratorio.

 

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38. Perché chi viaggia in zone malariche non può donare per 6 mesi?

 

La malaria si può trasmettere attraverso la trasfusione di sangue. Non esistono attualmente test di laboratorio di comprovata efficacia, utilizzabili sui donatori di sangue, che permettano di identificare l'infezione da parassita della malaria. Per la legge la sospensione dalla donazione è di 6 mesi.

 

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39. Perché chi ha fatto un tatuaggio, il piercing, l'agopuntura in ambiente non medico non può donare per 4 mesi?

 

È noto che queste pratiche non sono esenti dal rischio di infezioni virali specie se effettuate in ambulatori privi di efficaci controlli sanitari. Sono stati descritti casi di trasmissione di epatite o di altre malattie virali: pertanto, in ambito internazionale, è stato deciso di adottare una sospensione dalla donazione per 4 mesi nei soggetti sottoposti a queste procedure.

 

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40. I candidati alla donazione che hanno ricevuto delle trasfusioni di sangue negli ultimi 4 mesi non possono donare. Perché?

 

Con la trasfusione di sangue si possono trasmettere i virus dell'AIDS e dell'epatite B e C. Questo accade quando i test di screening, effettuati al momento della donazione, risultano negativi perché il donatore è ancora nella "fase finestra", ossia nel periodo immediatamente successivo al momento del contagio, quando ancora non sono comparsi anticorpi rilevabili ai test.
L'esclusione è dovuta anche alla possibilità che, oltre alle malattie virali note, con la trasfusione vengano trasmessi altri virus per i quali non esistono test di screening. Il donatore periodico che è stato trasfuso ed ha eseguito periodicamente controlli che non hanno evidenziato indirettamente infezioni riferibili alla trasfusione (marcatori virali, transaminasi) può essere riammesso alla donazione dopo 4 mesi dalla trasfusione.

 

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41. Perché i soggetti che in passato hanno avuto l'epatite virale, non possono donare?

 

Esiste la possibilità che manifestazioni come l'ittero, escluso quello del neonato, siano la spia di malattie, come l'epatite a causa ignota, provocate da virus o agenti non identificabili con i test di laboratorio attualmente disponibili, ma trasmissibili con il sangue. Le epatiti di tipo B, anche se contratte in passato, controindicano in modo definitivo la donazione in quanto non è possibile escludere con certezza la concomitanza con altri virus dell'epatite. Per quanto riguarda l'epatite C, l'infezione è molto spesso cronica ed a-sintomatica, ed una reale guarigione non può mai essere documentata. La presenza di anticorpi contro il virus dell'epatite C coesiste frequentemente con la presenza del virus stesso, e controindica la donazione di sangue.

 

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42. E la sifilide?

 

L'esclusione dalla donazione di sangue è definitiva in quanto la sifilide è una malattia trasmissibile con il sangue e con i rapporti sessuali ed è tipica delle persone che hanno avuto contatti con persone a rischio non solo per la sifilide ma anche per altre malattie sessualmente trasmesse.

 

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43. Perché chi fa o ha fatto uso di droghe maggiori (cocaina, eroina, ecstasy, ecc.) anche se non per via endovenosa non può donare il sangue?

 

In numerosi studi epidemiologici effettuati su coloro che fanno o hanno fatto uso di droghe maggiori è stata ampiamente dimostrata un'aumentata incidenza di malattie trasmissibili. L'associazione tra droghe maggiori e aumentata incidenza di malattie trasmissibili è dovuta non solo a trasmissione diretta, come lo scambio di siringhe, ma anche ad altri fattori di rischio (rapporti sessuali a rischio, contatti con portatori). L'uso di droghe maggiori anche assunte non per via endovenosa controindica la donazione perché, come dimostrato in alcuni studi recenti, queste sostanze possono favorire comportamenti che espongono il donatore al rischio di contrarre malattie infettive. Inoltre numerosi studi hanno dimostrato un'incidenza più elevata d'infezione da virus dell'epatite C in soggetti che hanno fatto uso di cocaina per via inalatoria dovuta all'utilizzo di uno stesso inalatore per l'uso intranasale di cocaina.

 

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44. Perché le persone che hanno avuto rapporti sessuali con soggetti a rischio (eterosessuali o omosessuali senza partner stabile, tossicodipendenti, prostitute) non possono donare il sangue?

 

Analogamente a quanto detto per le trasfusioni di sangue esiste una fase dell'infezione (fase finestra) durante la quale non è possibile evidenziare lo stato di salute del portatore con i test di laboratorio di uso comune. I virus implicati non sono solo i virus dell'epatite e dell'AIDS, esiste la possibilità di trasmissione di altri virus non identificabili con i test di laboratorio oggi disponibili. Durante questa fase, di durata variabile e non sempre nota, è possibile trasmettere infezioni contratte con il rapporto sessuale con soggetti a loro volta portatori di malattie virali.

 

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45. Tutto quello che è bene sapere prima di donare.

 

  • Avere un'età compresa tra 18 e 65 anni
  • Essere in buona salute
  • Pulsazioni comprese tra 50-100 battiti/min (anche con frequenza inferiore per chi pratica attività sportive)
  • Pressione arteriosa tra 110 e 180 mm di mercurio (Sistolica o MASSIMA) tra 60 e 100 mm di mercurio (Diastolica o MINIMA)
  • Non avere avuto malattie gravi in passato
  • Peso uguale o superiore a 50 Kg
  • Non avere compiuto donazioni di sangue negli ultimi 90 giorni
  • Le donne in età fertile possono donare solo 2 volte l'anno
  • Essere a digiuno dalla sera precedente (ma al mattino si possono bere tè o caffé non zuccherati o comunque fare una colazione leggera)
  • Non avere avuto malattie infettive negli ultimi 15 giorni e/o assunto antibiotici negli ultimi 15 giorni
  • Non essere stati sottoposti ad estrazioni dentarie negli ultimi 7 giorni
  • Non essere stati sottoposti ad interventi chirurgici maggiori negli ultimi 4 mesi
  • Non essere in stato di gravidanza o non avere partorito da meno di 12 mesi. Per l'interruzione di gravidanza la sospensione è di 6 mesi.
  • Non avere avuto esposizioni a rischio per malattie trasmissibili come:
  • Tatuaggi negli ultimi 4 mesi
  • Trasfusioni di sangue negli ultimi 4 mesi
  • Viaggio in zone tropicali nei 3 mesi precedenti
  • Malattie infettive: epatite virale
  • Positività per i test della sifilide (TPHA o VDRL), AIDS (anti- HIV), Epatite (HBsAg o anti-HCV)
  • Uso di droghe pesanti (anche se non per via endovenosa)
  • Uso di droghe leggere (hashish o marijuana) nell'ultimo anno
  • Rapporti sessuali con soggetti a "rischio"
  • Rapporti sessuali, anche protetti, con partner occasionali negli ultimi 4 anni
  • Rapporti eterosessuali o omosessuali a rischio

 

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46. Consigli utili alla donazione.

 

Il mattino del prelievo è preferibile essere a digiuno o aver fatto una colazione leggera a base di frutta fresca o spremute, tè o caffé poco zuccherati, pane non condito o altri carboidrati semplici. Le donne che hanno in corso la terapia anticoncezionale non devono sospenderne l'assunzione quotidiana. Dopo il prelievo è offerto un ristoro per reintegrare i liquidi e migliorare il comfort post donazione.
Ai lavoratori dipendenti è riconosciuta per legge una giornata di riposo retribuita.

 

Prima della donazione

Il giorno precedente la donazione occorre evitare importanti sforzi fisici, un'alimentazione troppo abbondante e/o ricca di grassi perché potrebbero essere motivo di rialzo delle transaminasi con inidoneità del sangue donato; evitare di coricarsi tardi la sera e soprattutto non donare dopo aver appena terminato un lavoro notturno che possono essere motivo di abbassamento dei valori pressori, sia in corso di donazione sia in seguito. Non si devono effettuare donazioni durante il ciclo mestruale, consigliabile donare tra il 10° e il 21° giorno intermestruale. Il digiuno assoluto prima del salasso non è necessario né opportuno, salvo particolari condizioni come la necessità di effettuare esami di controllo e/o esami annuali; è ammessa una leggera colazione evitando latte o latticini, sono permessi: tè, caffé, orzo, succo o spremuta di frutta, pane, marmellata, miele, frutta fresca... ; l'acqua è sempre ammessa senza limitazioni. Avvertire il personale della sala prelievi circa eventuali allergie al cerotto o disinfettanti a base di iodio.

 

Durante la donazione

Se durante la donazione o dopo si accusa qualche malessere avvertire subito il personale del Servizio Immuno-trasfusionale presente.

 

Dopo la donazione

Comprimere con un batuffolo la zona del prelievo senza piegare il braccio. Terminata la donazione non alzarsi subito dal lettino ma restare coricato per almeno 5-10 minuti quindi restare seduti per qualche minuto e poi alzarsi in piedi. Consumare una piccola ristorazione, in sala ristoro, possibilmente restando seduti.

 

Durante la giornata di donazione

Consigliabile bere almeno 1/2 litro di acqua entro 1-2 ore dal termine della donazione, ma la quantità può essere elevata ad 1 litro durante la stagione estiva o per quei donatori che per motivi di lavoro o attività fisica hanno profusa sudorazione. Evitare di fumare o bere alcolici per almeno un'ora dopo la donazione. Il giorno della donazione osservare il riposo ed evitare sforzi fisici come previsto nell'art. 17 del Decreto 15 Gennaio 1991. "Non può essere ammesso al prelievo il donatore addetto a lavori pesanti o di particolare impegno qualora non possa fruire di almeno 24 ore di riposo dopo il prelievo". Con ciò s'intendono non solo le attività comportanti impegno fisico, ma anche quelle che richiedono attenzione ad esempio guidare autobus, camion, ecc.

 

Complicanze della donazione

Normalmente la donazione di sangue ed emocomponenti è ben tollerata, tuttavia occasionalmente possono insorgere eventi sfavorevoli legati alla donazione.
Lipotimia: ( o sindrome vaso-vagale) è la reazione più frequente caratterizzata da sudorazione, pallore, vertigine, rallentata frequenza cardiaca e talvolta perdita di coscienza; è causata generalmente da fattori psicologici (vista del sangue o dell'ago o emotività).
Ematomi: talvolta nella sede di prelievo possono verificarsi dei travasi di sangue sotto la cute che si riassorbono spontaneamente al massimo in 15 giorni : possono essere causati da una difficoltosa venipuntutura oppure dal fatto che il donatore, al termine della donazione, ha piegato il braccio con forza esercitando una contrazione muscolare forte con distacco del tappo emostatico che si forma normalmente sulle ferite; si manifestano con rigonfiamento, comparsa di colore violaceo, eventualmente dolore.
Bruciore nella sede di venipuntura: accade nella fase iniziale del prelievo ed è dovuto alla presenza sulla punta dell'ago di una piccola quantità di anticoagulante che è immediatamente asportata dal fluire del sangue, oppure quando il prelievo offre presenza di difficoltà; raramente si hanno contrazioni e spasmi muscolari: compaiono talvolta in seguito a perdita di coscienza oppure nei donatori ansiosi ed emotivi che tendono ad effettuare atti respiratori troppo frequenti.
Molto rara è la comparsa di forte dolore irradiato al braccio o alla mano: è dovuto al contatto dell'ago con tessuti nervosi o tendinei.
Rarissime le complicanze cardiache.
Nel caso di procedure aferetiche la complicanza più frequente è la reazione dovuta all'anticoagulante che può causare sensazione di formicolio alle labbra o al viso o alla punta delle dita della mano e talvolta senso di freddo generalizzato per modesta e transitoria riduzione del calcio nel sangue correggibile con la somministrazione di calcio alla comparsa dei sintomi.
Il donatore deve informare immediatamente il medico della sala prelievi o gli infermieri di qualunque disturbo che si verifichi in corso o al termine della donazione e segnalare anche quelli accusati nei giorni successivi purché inerenti la donazione.

 

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47. Qual è il percorso del sangue donato?

 

Presso l'Unità di Raccolta di San Felice Circeo è possibile effettuare la donazione di sangue intero. Per la donazione di plasma e di piastrine (queste ultime tramite la metodica dell'aferesi) è possibile presso i Punti di Raccolta di Latina, Cisterna di latina, Terracina e Formia. Ciò che si ottiene da queste procedure sono: il sangue intero , il plasma da aferesi e le piastrine da aferesi che seguiranno poi strade diverse per utilizzi diversi.

 

Il sangue intero
L'unità di sangue intero prelevata è trasferita nel settore frazionamento/produzione emocomponenti ed in breve tempo lavorata e scomposta negli emocomponenti definiti di primo livello.
Il Servizio Trasfusionale utilizza per questa produzione metodiche di tipo "meccanico".
E' effettuata innanzi tutto una centrifugazione della sacca di sangue intero tramite l'ausilio di centrifughe di grosse dimensioni. Questo permette che i vari emocomponenti (emazie, plasma, piastrine e globuli bianchi) per gravità (legata al peso di ognuna di queste componenti) si sedimentino in tre strati sovrapposti all'interno della sacca di raccolta. A questo punto utilizzando delle macchine automatiche con sensori ottici si ottiene, mediante un'azione meccanica di spremitura, il passaggio delle varie componenti del sangue dalla sacca di partenza alle sacche satelliti collegate.
L'introduzione, ormai da molti anni, delle sacche in plastica ha permesso, partendo da un'unità singola, la produzione di diversi emocomponenti consentendo l'effettuazione di una terapia più mirata nei confronti del malato e rispondendo con una sola donazione alle necessità trasfusionali di più pazienti. Gli emocomponenti che si ottengono da tale procedimento sono: emazie concentrate deleucocitate, plasma da scomposizione e buffy-coat ricco in piastrine. Le emazie concentrate deleucocitate (cioè i globuli rossi ottenuti dalla donazione e privati della gran parte dei globuli bianchi) sono utilizzati nella terapia delle anemie per aumentare il trasporto dell'ossigeno. Hanno una durata di 42 giorni grazie alle soluzioni conservanti che sono aggiunte durante la preparazione e che sono presenti nella sacca satellite. La conservazione deve avvenire a 4 gradi in apposite frigoemoteche termocontrollate automaticamente.
Il plasma da scomposizione è immediatamente immagazzinato in congelatori speciali che abbassano velocemente la temperatura consentendo il congelamento in tempi brevissimi. Il congelamento è indispensabile per mantenere efficaci i fattori della coagulazione presenti nel plasma. La durata di conservazione è teoricamente illimitata anche se è considerata di un anno (ma è sempre utilizzato prima!). L'indicazione alla trasfusione di plasma è di aumentare il livello dei fattori della coagulazione in pazienti con dimostrata carenza degli stessi. I buffy-coat hanno necessità di un'ulteriore lavorazione prima di essere utilizzati. La quantità di piastrine raccolta in un unico buffy-coat (e quindi da un'unica donazione) infatti non è sufficiente per avere un risultato terapeutico; occorre riunire almeno otto unità singole da buffy-coat per avere un preparato che abbia efficacia nella terapia. I buffy-coat singoli o già riuniti in un concentrato di piastrine (definito pool di piastrine) si conservano in un'apposita apparecchiatura che mantiene gli emocomponenti a 22 gradi costanti ed in continua agitazione. La durata di questi emocomponenti è di soli 5 giorni. Si trasfondono piastrine per correggere o prevenire emorragie associate a carenza numerica o funzionale delle piastrine.

 

La plasmaferesi e la piastrinoaferesi
Mediante l'ausilio di una speciale apparecchiatura (il separatore cellulare) si raccolgono le unità di plasma da aferesi e di piastrine da aferesi. Con questa metodica se le indicazioni ed i modi di conservazione sono identici rispetto agli analoghi plasma da scomposizione e buffy-coat/piastrine è evidente che diverse sono le quantità raccolte e, soprattutto nel caso della piastrinoaferesi, questo vuol dire che in caso di terapia il paziente ha un'esposizione alle caratteristiche di un solo donatore e non di otto, aumentando l'efficacia terapeutica in generale e diminuendo uno dei rischi della trasfusione e cioè l'immunizzazione. Bisogna ricordare infatti che la trasfusione ha le caratteristiche di un trapianto (di cellule) e quindi mette a contatto dell'organismo del paziente componenti che sono, per quanto testati e scelti, diversi dai propri.
Finora abbiamo parlato degli emocomponenti che sono definiti di primo livello. Di questi solo il plasma e la plasmaferesi non necessitano di ulteriori lavorazioni, almeno presso il Servizio Trasfusionale. Va ricordato infatti che gran parte del plasma è inviato all'industria convenzionata che tramite lavorazioni più sofisticate estrae dal plasma gli emoderivati (albumina, fattori della coagulazione concentrati, immunoglobuline) che sono poi restituiti alla nostra Azienda Ospedaliera per le terapie e gli usi necessari ai vari Reparti. Spesso gli altri emocomponenti (emazie, piastrine, piastrinoaferesi) necessitano invece di ulteriori lavorazioni: la filtrazione, l'irradiazione, il lavaggio. Queste procedure si rendono necessarie quando la trasfusione di emocomponenti standard ha causato effetti indesiderati (reazioni trasfusionali, febbrili, allergiche, ecc.) o per prevenire alcune complicanze della trasfusione (infezioni da citomegalovirus, immunizzazione leucocitaria, ecc.). Si producono così, con una o più lavorazioni associate, gli emocomponenti di secondo livello. Mentre nel settore di produzione degli emocomponenti è effettuata la preparazione degli stessi con inizio immediato dopo il prelievo al fine di lavorare su unità freschissime e mantenerne così al meglio le caratteristiche, nel settore sierologia si effettuano tutte le indagini necessarie per validare le unità. Per validazione s'intende la valutazione di tutti quei parametri necessari (anche per legge) per considerare una donazione trasfondibile. S'intende pertanto la normalità di alcuni parametri (esame emocromocitometrico e transaminasi) e la negatività per la presenza di virus trasmissibili con il sangue (HIV1/2, HCV, HBV ecc.). Nell'attesa di questi risultati tutte le unità preparate sono immagazzinate secondo le caratteristiche prima descritte in apposite emoteche di quarantena. Solo successivamente alla validazione (ed eliminazione delle unità non risultate idonee) le unità sono trasferite nelle emoteche di attesa (assegnazione) a disposizione delle necessità trasfusionali dei pazienti. Il Reparto segnala una necessità trasfusionale per un paziente inviando al Servizio Trasfusionale una richiesta cartacea con indicata la diagnosi e le condizioni dello stesso ed accompagna a questa un campione di sangue per le prove di laboratorio necessarie. Il Medico del Servizio Trasfusionale valuta l'appropriatezza della richiesta, si consulta se necessario con il Collega del Reparto, sceglie dalle emoteche l'emocomponente più idoneo per la necessità. In collaborazione con il Personale Laureato e Tecnico del settore prove di compatibilità e/o assegnazione si eseguono le prove di laboratorio necessarie per valutare la compatibilità del sangue da trasfondere con il sangue del paziente ricevente e solo dopo il risultato favorevole di queste analisi procede all'evasione della richiesta inviando al Reparto ed al letto del malato l'emocomponente necessario alla terapia.
Spero con queste righe di avere sintetizzato un percorso delicato che racchiude in sé professionalità e competenze, che richiede conoscenze tecniche sofisticate ed abilità artigianale, attenzione al donatore ed al ricevente ma che in realtà pur se mediata dai progressi scientifici della medicina moderna collega il braccio del donatore al braccio del paziente come direttamente avveniva in un passato poi neanche così tanto lontano.

 

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Consiglio Direttivo 2017 - 2020

 

Presidente:
FINOTTI Claudio


Vicepresidente:
DE PROSPERI Francesco


 
Tesoriere:                           Segretario:

                      CARUSO Carmela                VITALE Clementina                       

 
Consiglieri:

CAMPOLO Vincenzo, FAVA Veronica, FIORENZA Vincenzo,
PAOLELLA Marco, TARQUINIO Michele

 

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